Cassazione Penale, Sentenza n. 45512/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura il decreto che ha disposto l'esecuzione della sorveglianza speciale dopo la sospensione: deduce carenza o aporia di motivazione rispetto alla "categoria di appartenenza" e all'attualità della pericolosità sociale. Sostiene che la misura era stata applicata come indizio di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011) e chiede che il provvedimento indichi gli elementi sintomatici di tale partecipazione. Inoltre afferma che l'art. 11 d.lgs. 159/2011 (revoca quando è cessata o mutata la causa) dovrebbe operare anche nella verifica prevista dall'art. 14, per cui il Tribunale, prima di disporre l'esecuzione, avrebbe dovuto accertare la permanenza delle condizioni che giustificarono la misura. Richiama la pronuncia delle Sezioni Unite (Gattuso) contro presunzioni sulla pericolosità in presenza di soli indizi di appartenenza, e osserva che contro Di Dio era contestato il delitto di concorso esterno (non partecipazione), senza prova di un apporto attuale a Cosa Nostra dopo la scarcerazione; il decreto avrebbe invece richiamato condotte antisociali non direttamente pertinenti al presupposto mafioso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: la sospensione della misura precedente era derivata dalla sottoposizione del soggetto a misura cautelare nel periodo 11/6/2019 - 27/5/2021 e, ai sensi dell'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, quando la sospensione deriva da misura cautelare la durata della misura continua a decorrere dal termine della misura cautelare con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. La Corte ha puntualizzato la distinzione normativa e giurisprudenziale fra sospensione dovuta a custodia cautelare (detentiva o non detentiva) e sospensione derivante dall'esecuzione di pena: la prima non legittima l'assunto che la pericolosità si sia attenuata, perché la custodia cautelare presuppone già un giudizio di persistenza della pericolosità; viceversa, per la detenzione espiativa è prevista una verifica d'ufficio della persistenza della pericolosità. Alla luce di tale quadro e della giurisprudenza richiamata (es. Papaluca, Greco), la Corte ha confermato che non si poteva ritenere superata la presunzione di attualità della pericolosità e ha dunque respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 4, comma 1, lett. b; art. 11; art. 14, comma 2-bis
L'art. 14 comma 2-bis disciplina la ripresa della durata della misura dopo sospensione per misura cautelare: il termine ricomincia dal giorno di cessazione della misura cautelare con la formale redazione del verbale di sottoposizione. L'art. 11, che prevede la revoca quando è cessata o mutata la causa, non è automaticamente estensibile nella stessa misura alla sospensione derivante da custodia cautelare: la giurisprudenza distingue la sospensione per custodia cautelare (che non esclude la presunzione di attualità della pericolosità) dalla sospensione per esecuzione di pena (per la quale occorre verifica d'ufficio della persistenza della pericolosità).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Sezioni Unite
Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019 (Papaluca); Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017 (Greco); richiamo a Sezioni Unite (Gattuso)
La giurisprudenza afferma che la sottoposizione a misura cautelare personale (detentiva o non detentiva) incompatibile con la misura di prevenzione non consente di sostenere che la presunzione di attualità della pericolosità sia venuta meno. Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato i limiti delle presunzioni relative alla pericolosità quando sussistono solo indizi di appartenenza e non di partecipazione effettiva.
Giurisprudenza costituzionale
richiamata nella decisione ma senza specifica citazione
La Corte costituzionale è stata richiamata come sorgente che giustifica la distinzione fra sospensioni derivanti da esecuzione di pena e altre sospensioni, con rilievo sulla necessità di verifiche in caso di detenzione espiativa.
Massime di principio
- Se la misura di prevenzione è stata sospesa perché il soggetto è stato sottoposto a misura cautelare personale (anche non detentiva), la ripresa dell'esecuzione non presuppone automaticamente che la pericolosità sia venuta meno: la normativa e la giurisprudenza tendono a considerare ancora attuale la presunzione di pericolosità.
- La sospensione derivante dall'esecuzione di pena espiativa è trattata diversamente: in quella ipotesi il giudice deve procedere a una verifica d'ufficio della persistenza della pericolosità sociale prima di disporre la riapplicazione della misura.
- Quando la misura di prevenzione era stata motivata su indizi di "partecipazione" ad associazione mafiosa, il provvedimento che ne dispone l'esecuzione dopo una sospensione dovrebbe valutare la permanenza di elementi specifici collegati a tale categoria (apporto continuativo, contatti funzionali, attività a sostegno dell'associazione); condotte generiche antisociali o episodi isolati possono essere ritenuti insufficienti se non integrati da elementi attinenti all'apporto mafioso.
- Per contestare con successo l'esecuzione post-sospensione conviene fornire prove concrete di cessazione dell'apporto all'organizzazione (es. documenti, dichiarazioni, prova di ravvedimento effettivo, stabile reinserimento sociale) e sollevare specifiche questioni sul tipo di sospensione che ha impedito l'esecuzione (custodia cautelare vs esecuzione pena).
- Il Tribunale, nel procedimento previsto dall'art. 14, può solo revocare o disporre l'esecuzione della misura quando la sospensione è cessata; non è libero di modificare la misura: dunque le impugnazioni dovranno mirare a dimostrare la cessazione della causa che giustifica la misura o errori nella valutazione dei fatti posteriori alla sospensione.
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