Cassazione Penale, Sentenza n. 32337/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fierile è stato condannato per aver speso una banconota da 50 euro contraffatta (art. 455 c.p.) l'11/01/2012 e per aver minacciato il cassiere (art. 612, comma 2 c.p.) dicendo che "gli avrebbe fatto sparare". In cassazione ha dedotto: 1) prescrizione dei reati, sostenendo che, dato il riconoscimento dell'equivalenza della recidiva con le attenuanti generiche, il termine di prescrizione sarebbe ormai maturato; 2) vizi di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva (la deposizione del teste Vinciguerra), perché in primo grado quel teste non era stato escusso per irreperibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di prescrizione: la recidiva reiterata infraquinquennale, contestata e ritenuta, incide sul termine-base di prescrizione e sulla sua proroga in presenza di atti interruttivi (richiamando gli artt. 157 e 161 c.p.), per cui la prescrizione non era maturata, anche considerata la sospensione per astensione/impedimento del difensore. Sul secondo motivo ha ritenuto che il giudice d'appello abbia valorizzato la deposizione del teste Vinciguerra (quindi non viziando la prova) e, comunque, che la responsabilità dell'imputato era fondata anche su altre dichiarazioni e su molteplici elementi sintomatici non contestati dal ricorrente; il motivo è stato considerato aspecifico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 12 aprile 2022.
Norme richiamate
art. 455 cod. pen.
Regola il reato relativo all'uso di monete o banconote contraffatte. Nel caso, oggetto della condanna per aver speso una banconota da 50 euro contraffatta.
art. 612, comma secondo, cod. pen.
Disciplina il reato di minaccia. Qui applicato per la minaccia rivolta al cassiere («gli avrebbe fatto sparare»), con conseguente condanna.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce gli effetti della recidiva sulla misura della pena e, rilevante per la fattispecie, sull'incidenza 'edittale' che modifica il computo del termine-base della prescrizione quando la circostanza aggravante è ritenuta esistente.
art. 161 cod. pen.
Regola la proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte ha richiamato il comma secondo per spiegare come la recidiva incida anche sulla proroga in caso di interruzioni.
art. 69 cod. pen.
Prevede il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte ha ricordato che l'accertamento delle aggravanti ha effetti edittali indipendenti dall'eventuale bilanciamento con le attenuanti (ossia l'equivalenza non annulla gli effetti edittali).
art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen.
Fissa i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) riguarda la violazione delle norme sul computo dei termini e la prescrizione; lett. d) ed e) concernono motivi di illogicità della motivazione e la mancata acquisizione di prove decisive. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati.
Massime di principio
- La recidiva aggravante, quando accertata, produce effetti 'edittali' che incidono sul calcolo del termine di prescrizione e sulla sua proroga in presenza di atti interruttivi, indipendentemente dall'eventuale valutazione di equivalenza con attenuanti nel giudizio di bilanciamento.
- Quando si deduce la prescrizione è necessario considerare tutte le circostanze che influenzano il termine (aggravanti accertate, atti interruttivi, sospensioni per astensione o impedimento del difensore); omissioni in questo calcolo rendono il motivo facilmente infondato.
- Lamentele per omessa escussione o mancata rinnovazione di prova in cassazione richiedono specificità: occorre dimostrare che la prova mancata avrebbe avuto valore decisivo e che non esistono altre fonti di prova che possono sostituirla; altrimenti il motivo è aspecifico e infondato.
- La Corte di merito può essere ritenuta valida anche quando incorpora e valorizza deposizioni e più elementi probatori; l'attacco alla motivazione deve confutare puntualmente il percorso argomentativo e gli elementi ritenuti decisivi.
- In sede di cassazione, motivi manifestamente infondati o aspecifici sono declarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (ad es. versamento alla Cassa delle ammende).
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