Cassazione Penale, Sentenza n. 31805/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano (15/04/2025) che aveva confermato il permesso, concesso dal Magistrato di sorveglianza (03/02/2025), affinché il detenuto partecipasse a una rappresentazione teatrale all'esterno dell'istituto. Il Procuratore generale ha contestato la legittimità dell'uso dell'art. 30 Ord. pen., sostenendo che il permesso è riservato a situazioni familiari di grave eccezionalità e che il provvedimento aveva esteso l'istituto a finalità di trattamento e reinserimento non contemplate dalla norma
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'art. 30 Ord. pen. disciplini esclusivamente permessi connessi a eventi familiari (primo comma: imminente pericolo di vita di un familiare o convivente; secondo comma: eventi familiari di particolare gravità) e che per la concessione debbano sussistere tre requisiti: eccezionalità, particolare gravità dell'evento e correlazione con la vita familiare del detenuto. Poiché nel caso di specie mancava qualsiasi riferimento a un evento familiare di particolare gravità, l'utilizzo dell'art. 30 per autorizzare la partecipazione a una rappresentazione teatrale a fini di integrazione/riabilitazione eccedeva il perimetro normativo. L'ordinanza impugnata e il provvedimento del Magistrato di sorveglianza sono stati annullati. La Corte ha altresì osservato che finalità trattamentali o di risocializzazione devono essere perseguite con gli strumenti previsti dall'ordinamento (ad es. art. 30-ter) quando ne ricorrano i presupposti
Norme richiamate
art. 30, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
il primo comma prevede il permesso in caso d'imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente; il secondo comma consente analoghi permessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità
La Corte interpreta l'art. 30 in senso restrittivo: la concessione richiede i tre requisiti dell'eccezionalità, della particolare gravità dell'evento e della correlazione con la vita familiare; l'evento deve essere specifico e idoneo a incidere significativamente nella vicenda umana del detenuto. L'istituto non è destinato a finalità generiche trattamentali o di reinserimento sociale
art. 30-ter, Ord. pen.
Richiamato dalla Corte come possibile strumento alternativo per le finalità di risocializzazione/trattamento, se ne ricorrono i presupposti; non può essere sostituito dall'art. 30 ove manchi il presupposto familiare richiesto da quest'ultimo
Massime di principio
- L'art. 30 Ord. pen. è applicabile solo per eventi collegati alla sfera familiare: permessi per finalità non familiari (es. partecipazione a eventi culturali per scopi di trattamento/riabilitazione) non rientrano nel suo perimetro
- Per concedere il permesso ai sensi dell'art. 30 devono essere verificati i tre requisiti: eccezionalità della concessione, particolare gravità dell'evento e correlazione con la vita familiare del detenuto; l'evento deve essere un fatto storico specifico e non un'occorrenza ordinaria
- La presenza di misure di sicurezza (es. accompagnamento da polizia penitenziaria) non supplisce alla mancanza del requisito della correlazione familiare richiesto dall'art. 30
- Finalità di umanizzazione della pena e di risocializzazione possono essere perseguite ma attraverso gli strumenti normativi appropriati (ad es. art. 30-ter o misure trattamentali), non mediante un'interpretazione estensiva dell'art. 30
- Nei casi simili, il pubblico ministero può far valere la violazione letterale e sistematica della norma; il giudice deve motivare chiaramente la sussistenza dei requisiti specifici richiesti dall'art. 30 prima di concedere il permesso
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