Sentenza del 15/05/2017 n. 2083 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Obbligo di denuncia penale - Sussistenza dei presupposti dell'obbligo denuncia con prognosi postuma - Valutazione del giudice - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale in presenza di fatti astrattamente idonei a integrare un reato tributario. Il raddoppio non dipende dall'effettiva presentazione della denuncia penale né dall'avvio dell'azione penale, ma dalla sussistenza dei presupposti che rendevano obbligatoria la denuncia. Tuttavia, se il contribuente contesta l'inesistenza della notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p., l'Amministrazione deve dimostrare tale presupposto producendo la denuncia penale; il giudice tributario deve quindi effettuare una valutazione con prognosi postuma, verificando se, al momento dell'accertamento, emergessero fatti tali da imporre la denuncia.
La decisione
Il principio affermato è che il giudice tributario, quando la questione è stata dedotta nell'impugnazione, deve verificare concretamente la sussistenza dell'obbligo di denuncia. In caso di contestazione del contribuente, l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria. Se l'Amministrazione non produce la denuncia penale, il giudice non può valutare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e il raddoppio dei termini non può essere validamente riconosciuto sulla base di una mera affermazione. L'esito sostanziale è pertanto favorevole al contribuente qualora l'Amministrazione non assolva tale onere probatorio.
Norme richiamate
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
La norma individua il presupposto dell'obbligo di denuncia penale. Ai fini del raddoppio dei termini, il giudice deve verificare postumamente se i fatti conosciuti dall'Amministrazione fossero concretamente idonei a imporre tale denuncia.
Disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario
Il raddoppio opera per il solo riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia, senza necessità che la denuncia sia stata effettivamente presentata o che sia iniziata l'azione penale. Se il contribuente contesta il presupposto, l'Amministrazione deve provarlo.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non scatta automaticamente perché l'Amministrazione ipotizza un reato: devono emergere fatti concretamente idonei a rendere obbligatoria la denuncia.
- L'effettiva presentazione della denuncia o l'esercizio dell'azione penale non sono condizioni necessarie, ma la sussistenza dell'obbligo di denuncia deve poter essere verificata dal giudice.
- Quando il contribuente contesta l'esistenza della notizia di reato, l'Amministrazione ha l'onere di produrre la denuncia penale o comunque la documentazione necessaria a dimostrare il presupposto del raddoppio.
- Il giudice tributario deve svolgere una valutazione con prognosi postuma, riferita alle circostanze conosciute o conoscibili al momento in cui l'accertamento è stato effettuato.
- In assenza della produzione della denuncia o di elementi probatori equivalenti, il giudice non può riconoscere il raddoppio dei termini sulla base di mere allegazioni dell'Amministrazione.
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