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Sentenza

Sentenza n. 545/2026 - Salerno, Sezione 2

per la declaratoria d’illegittimità del silenzio illegittimamente formatosi sull’atto di diffida inoltrato a mezzo pec in data 16.12.2025; nonché per l’annullamento della nota pec del 16.01.2026;

Giustizia amministrativa202600204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull'atto di diffida volto alla stipula del contratto di cessione dell'immobile aggiudicato e nota comunale del 16 gennaio 2026 con richiesta di un parere legale sulla legittimità del trasferimento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente aveva partecipato alla gara indetta dal Comune per l'alienazione di immobili comunali, risultando aggiudicataria del lotto 2 con verbale del 10 luglio 2024 e successiva determina del 26 settembre 2024. Dopo aver versato integralmente il prezzo richiesto, aveva ricevuto l'attestazione dell'esatta individuazione catastale degli immobili. Con diffida del 16 dicembre 2025 aveva chiesto al Comune di adottare gli atti necessari alla stipula del contratto di cessione. A fronte della nota comunale del 16 gennaio 2026, con cui l'amministrazione comunicava di avere richiesto un parere legale sulla possibilità di trasferire la particella a una persona che aveva commesso abusi edilizi sul compendio, la ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sulla diffida e la predetta nota, deducendo plurimi vizi di illegittimità esposti nel ricorso, il cui contenuto specifico non è riportato nella sentenza.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Nel corso del processo, la ricorrente ha manifestato la volontà di procedere alla stipula mediante il proprio notaio; successivamente, con nota del 5 marzo 2026, il Comune ha comunicato la propria disponibilità alla stipula dell'atto di trasferimento della particella comunale inclusa nel lotto aggiudicato, dichiarandosi in attesa di conoscere con congruo preavviso data e luogo della stipula. Tale sopravvenuta disponibilità è stata ritenuta integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, poiché l'amministrazione si è impegnata a concludere il procedimento mediante la stipula dell'atto. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere, che presuppone la piena soddisfazione della pretesa, dall'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, applicabile quando il nuovo provvedimento non soddisfi integralmente il ricorrente e determini una nuova conformazione del rapporto. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono le condizioni, previa audizione delle parti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere richiede che la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 35 c.p.a.

    Disciplina, tra le altre ipotesi, l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, distinta dalla cessazione della materia del contendere perché ricorre quando il sopravvenuto assetto non soddisfa integralmente la pretesa.

  • art. 17 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base normativa del bando comunale per l'alienazione degli immobili; la sentenza non ne sviluppa uno specifico profilo interpretativo.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta una condotta o un atto integralmente satisfattivo della pretesa azionata, rendendo pienamente conseguito l'interesse del ricorrente.
  • La sopravvenuta disponibilità dell'amministrazione a concludere il procedimento mediante l'adozione dell'atto richiesto può integrare piena soddisfazione della pretesa e determinare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere deve essere distinta dall'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: la prima presuppone la piena ed esaustiva soddisfazione dell'interesse, mentre la seconda ricorre quando il sopravvenuto provvedimento non soddisfa integralmente la pretesa e determina una nuova conformazione del rapporto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini del procedimento e silenzioPatrimonio e alienazioni
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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