Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/11/2022 n. 33661 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento che ha riallineato fiscalmente il valore della partecipazione di T. Spa nella controllata Teamsystem Bologna Srl ritenendo indebita una svalutazione contabilizzata dalla contribuente (riqualificazione mediante procedimento di "omogeneizzazione" ai sensi del TUIR) e contestando inoltre la deducibilità di spese pubblicitarie ritenute dalla PA spese di rappresentanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per vizi di motivazione della sentenza di appello (C.T.R.). In particolare ha ritenuto che la C.T.R. non abbia adeguatamente esaminato e motivato le doglianze della contribuente relative all'applicazione delle norme sulla valutazione di azioni/titoli non negoziati (cfr. TUIR artt. 61, 66) e sull'indebita deduzione dei costi, limitandosi ad affermazioni generiche quali "non sussistono elementi probatori atti a delegittimare l'operato dell'Ufficio". Per tali ragioni la sentenza di secondo grado è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale delle Marche in diversa composizione per nuovo esame, ivi comprese le questioni di motivazione e le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 61

    Norma richiamata in relazione ai criteri di determinazione del valore di azioni e titoli non negoziati; la Corte rileva che l'appello ha esposto criteri e prassi (anche ministeriale) che andavano esaminati, ma non decide nel merito la corretta applicazione, censurando la carenza di motivazione della C.T.R.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 66

    Richiamato in connessione con l'art. 61 per la disciplina delle valutazioni patrimoniali delle partecipazioni non quotate; la sentenza di legittimità ha ritenuto che gli argomenti della ricorrente relativi all'applicazione di tali disposizioni non siano stati valutati adeguatamente dai giudici d'appello.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 59

    Richiamato dalla C.T.R. come quadro normativo generale; la Corte di cassazione segnala che l'affermazione di contrasto con tali norme richiedeva motivazione e analisi maggiormente esplicite.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 83

    Richiamato nei motivi di gravame dalla contribuente; la Corte osserva che la C.T.R. è entrata nel merito della valutazione civilistica senza fornire adeguata motivazione sul punto contestato.

  • Circolare ministeriale n. 8/E del 2 febbraio 2004

    Richiamata dalla contribuente per illustrare i criteri amministrativi e di prassi nella determinazione dei valori delle partecipazioni non negoziate; la Corte ritiene che tale richiamo e le relative argomentazioni meritassero esame da parte della C.T.R.

  • C.p.c. art. 112

    Invoke nei motivi di nullità per carenza di motivazione; la Corte ha valutato l'omesso esame di punti di doglianza alla luce degli obblighi processuali di motivazione.

  • C.p.c. art. 132, n. 4

    Richiamato nei motivi relativi alla insufficiente motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto fondate le censure attinenti alla mancata trattazione dei motivi di appello.

  • C.p.c. art. 360, comma 1, n. 5

    Norma invocata per dedurre vizio di motivazione della decisione impugnata; la Corte di cassazione ha accertato la sussistenza del vizio richiamato e lo ha ritenuto idoneo a fondare la cassazione.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Riferimento al "minimo costituzionale" della motivazione delle decisioni giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello non abbia raggiunto tale minimo.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 8

    Richiamata nei motivi del ricorso per omessa pronuncia; la Corte ha ravvisato che alcune doglianze sollevate in base allo Statuto non sono state adeguatamente trattate dalla C.T.R.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve motivare specificamente il rigetto dei punti di gravame: non è sufficiente affermare genericamente che non esistono elementi a confutare l'Ufficio; va indicato il quadro probatorio ritenuto decisivo e le ragioni per cui gli argomenti del ricorrente vengono disattesi.
  • Nelle contestazioni relative alla valutazione di partecipazioni non quotate occorre valutare e motivare l'applicazione delle regole del TUIR (artt. 61, 66) e, se richiamata, la prassi ministeriale (es. circolari), confrontandole con la valutazione civilistica prodotta dal contribuente.
  • Se la parte solleva questioni giuridiche e probatorie specifiche, il giudice d'appello deve affrontarle singolarmente; l'adesione acritica alla decisione di primo grado integra vizio di motivazione che può determinare la cassazione con rinvio.
  • La cassazione per carenza di motivazione tutela il diritto del contribuente ad un giudizio motivato (art. 111 Cost.): l'esito favorevole in sede di legittimità può consistere nella cassazione e nel rinvio per un nuovo esame, non necessariamente nell'annullamento definitivo dell'accertamento.
  • Sulle deduzioni circa la natura di certe spese (pubblicità vs rappresentanza) il giudice deve esaminare la documentazione contabile e le circostanze di fatto e motivare perché ritiene una determinata qualificazione più aderente alla realtà economica.
  • In caso di confusione circa la legittimazione passiva (es. indicazione di articolazioni interne dell'Amministrazione), va ricordato che la rappresentanza esterna è dell'Amministrazione finanziaria nel suo complesso; ciò non incide sul merito ma va precisato in sede processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.