Sentenza del 12/12/2016 n. 316 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento IRPEF,IVA,IRAP - Attività d'impresa - Studi di Settore - Rettifica dei ricavi e dei redditi fondati su unico elemento: rapporto tra la quantità di lievito e la quantità di farina utilizzata nella produzione del pane - Motivazione - Enunciazione degli elementi di fatto e dell'iter logico/giuridico - Necessità - Fondamento - Infedeltà della dichiarazione del contribuente - Onere della prova - Accertamento induttivo - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato i ricavi e i redditi del contribuente mediante accertamento induttivo, fondandosi principalmente sul rapporto quantitativo tra il lievito e la farina utilizzati nella produzione del pane e sullo scostamento rispetto agli studi di settore. Il contribuente contestava la sufficienza della motivazione e della prova, sostenendo che la ricostruzione fosse basata su una deduzione meramente aritmetica e priva di ulteriori elementi attendibili.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta non adeguatamente provata. Sebbene lo scostamento dagli studi di settore possa legittimare l'avvio di un accertamento induttivo e l'atto impositivo debba esporre gli elementi di fatto e l'iter logico-giuridico seguito, non è sufficiente una ricostruzione fondata soltanto su un rapporto matematico astrattamente plausibile. In assenza di dati attendibili ulteriori rispetto al rapporto tra lievito e farina, e mancando gli elementi necessari per una ricostruzione ponderale dei consumi e dei ricavi, è stato riconosciuto il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alle maggiori pretese fiscali. L'accertamento è quindi risultato illegittimo nella parte non adeguatamente dimostrata.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'onere di motivazione previsto dall'art. 42 del d.P.R. 600/1973 può dirsi assolto là ove l'Amministrazione enunci gli elementi di fatto e l'iter logico/giuridico seguito per formulare la propria pretesa impositiva.
L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti fattuali e giuridici della pretesa e di predisporre un'effettiva difesa. Tuttavia, la motivazione dell'atto non sostituisce la necessità di dimostrare concretamente la fondatezza dei maggiori imponibili.
Studi di settore e accertamento induttivo
Gli scostamenti tra il dichiarato e gli studi di settore, legittimando un accertamento induttivo, non bastano a legittimare il risultato d'una deduzione di carattere puramente aritmetico.
Gli studi di settore possono costituire un elemento per avviare o sostenere l'accertamento, ma non consentono automaticamente di determinare i ricavi effettivi mediante un calcolo astratto. Occorrono ulteriori elementi concreti, coerenti e attendibili.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento deve indicare con chiarezza i fatti e il ragionamento giuridico utilizzati dall'Amministrazione, così da permettere al contribuente di difendersi.
- Lo scostamento dagli studi di settore può giustificare un accertamento induttivo, ma non prova da solo l'esistenza e l'ammontare dei maggiori ricavi.
- Una ricostruzione fiscale fondata su un solo rapporto matematico o su un parametro astrattamente plausibile è insufficiente se non è corroborata da ulteriori dati concreti.
- L'Amministrazione deve fornire elementi attendibili per ricostruire quantità prodotte, consumi, prezzi e ricavi; in mancanza, la pretesa tributaria non può essere confermata.
- Il giudice non può sostituirsi all'Ufficio elaborando autonomamente una diversa quantificazione dei redditi quando mancano dati probatori sufficienti.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe contestare sia la metodologia utilizzata sia l'assenza di riscontri concreti, documentando i propri consumi, le caratteristiche dell'attività e le peculiarità del processo produttivo.
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