Cassazione Penale, Sentenza n. 38452/2025 del 27/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro (del 26/05/2025), per carenza di interesse sopravvenuta in ragione della restituzione dell'oggetto sequestrato a terzi. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: violazione di norme sul sequestro e convalida (art. 627 commi 3,4 e art. 648 c.p.p.), violazioni relative alla procedura di riesame e omessa motivazione (art. 125, 264, 309 c.p.p.), incompetenza funzionale del tribunale e nullità per violazione di artt. 33, 34, 263 e 178 c.p.p., e censura sulla condanna alle spese e sulla motivazione (art. 592, 125 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il tribunale aveva correttamente ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente in conseguenza della restituzione dell'oggetto a un terzo; ha osservato che, una volta restituito il bene a un diverso avente diritto, il soggetto che aveva proposto il riesame non ha interesse a ottenere il ripristino della disponibilità del bene mediante accertamento dell'illegittimità del sequestro. La Corte ha inoltre richiamato che la tutela contro la restituzione a terzi deve essere esperita con gli strumenti appropriati (opposizione/incidenti di esecuzione o appello ex art. 322 cod. proc. pen.), non mediante il riesame del decreto di convalida del sequestro. Per tali ragioni sono stati assorbiti gli altri motivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in base a valutazione equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p. commi 3 e 4
Richiamata in relazione alle censure sul procedimento di convalida del sequestro; la Corte non ha ritenuto che la violazione richiamata potesse sorreggere il ricorso una volta venuta meno l'interesse per la restituzione del bene a terzi
art. 648 c.p.p.
Richiamato quale norma rilevante al tema della convalida del sequestro; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso indipendentemente dalle censure sul rispetto formale della norma, per sopravvenuta carenza di interesse
art. 125 c.p.p.
Richiamato in rapporto alle censure procedurali e di motivazione; la Corte ha ritenuto che tali profili fossero assorbiti dalla preliminare questione di interesse
art. 264 c.p.p. comma 4
Richiamato tra le norme contestate nella fase di riesame; la Corte non ha affrontato il merito per assorbimento
art. 309 c.p.p. comma 9
Citato nella contestazione relativa al procedimento di riesame; la valutazione sulla competenza e interesse ha reso superfluo l'esame sostanziale
artt. 33 e 34 c.p.p.
Richiamati dalla difesa in ordine alla competenza funzionale del tribunale; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il tribunale aveva solo dichiarato l'inammissibilità per mancanza di interesse
art. 263 c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. a) c.p.p.
Richiamati in ordine alla presunta nullità del provvedimento; la Corte ha escluso la nullità, riconducendo la decisione alla carenza di interesse
art. 592 c.p.p.
Richiamato rispetto alla condanna alle spese; la Corte ha ritenuto dovuta la condanna del ricorrente alle spese processuali
art. 616 c.p.p.
Applicato per l'onere delle spese del procedimento di cassazione in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 322 e art. 322-bis c.p.p.
Richiamati dalla Corte per distinguere gli strumenti di tutela: l'appello ex art. 322 (e il relativo ricorso per cassazione) è l'azione corretta per impugnare la revoca della misura e la restituzione a terzi, non il riesame avverso la convalida del sequestro
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità e alla decisione di non aggravare ulteriormente la sanzione alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013, Rv. 255966 - 01)
Stabilisce che la richiesta di riesame del sequestro è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il bene sia stato restituito a un terzo diverso dall'istante
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 51753 del 03/12/2013, Rv. 257358 - 01)
Conferma che la tutela contro la restituzione a terzi si esercita con l'appello ex art. 322 cod. proc. pen. (e non con il riesame del decreto di convalida)
Massime di principio
- Se il bene oggetto di sequestro è stato restituito a un terzo diverso dall'istante, il soggetto che chiede il riesame del sequestro perde l'interesse a ottenere il riesame e la relativa domanda è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La via corretta per contestare la revoca della misura e la restituzione del bene a terzi è l'appello ex art. 322 c.p.p. (con eventuale ricorso per cassazione), non il riesame del decreto di convalida del sequestro
- Quando insorge una questione preliminare di interesse al ricorso, questa assorbe tutti i motivi successivi; il giudice deve decidere prima sulla sussistenza dell'interesse
- Il ricorrente che agisce senza interesse può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare tempestivamente la rilevanza e l'ammissibilità del rimedio prima di proporre impugnazioni
- In caso si ritenga illegittima la restituzione a terzi, è necessario utilizzare gli strumenti processuali adeguati (opposizione/incidente di esecuzione o appello contro il provvedimento di revoca/restaurazione), evitando ricorsi inprocedibili che verranno dichiarati inammissibili
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