Sentenza n. 4306/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6903/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6903/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6903/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscergli il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inadempiente. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare l’esistenza del giudicato, comprovata dalla mancata impugnazione della sentenza, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inadempimento ha disposto la penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Ha nominato commissario ad acta, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il dirigente della competente Direzione generale del Ministero o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha inoltre precisato gli obblighi di deposito telematico del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di disporre una penalità di mora a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione in base alla quale il giudicato azionato aveva riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza divenuta definitiva che impone il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento integrale entro un termine determinato, verificata la definitività del titolo e l’inutile decorso del termine legale previsto per l’adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- In caso di ulteriore inottemperanza successiva al termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta individuato nell’ambito dell’amministrazione obbligata, purché dotato delle adeguate competenze tecniche o autorizzato a delegare un funzionario competente.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta possono essere liquidati con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della relativa parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
- Il munus di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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