Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27018/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista aveva agito nei confronti della banca chiedendo l'accertamento della nullità di varie clausole applicate a due conti correnti, in particolare quelle relative alla determinazione del tasso di interesse in assenza di chiara pattuizione scritta, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla commissione di massimo scoperto e agli interessi usurari, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno. I giudici di merito avevano respinto la domanda soprattutto perché la correntista non aveva assolto l'onere di provare il proprio credito, non avendo prodotto i contratti e gli estratti conto dell'intera durata del rapporto e non avendo preventivamente richiesto alla banca la documentazione ex art. 119, comma 4, TUB. In cassazione la società ha dedotto, con tre motivi sostanzialmente concentrati su due profili, la violazione degli artt. 210 c.p.c. e 119 TUB, degli artt. 2697 c.c., 24 e 111 Cost., lamentando il rigetto dell'istanza di esibizione dei documenti bancari e sostenendo che la documentazione poteva essere acquisita anche in corso di causa; con il terzo motivo ha contestato il diniego di CTU contabile e l'assunto secondo cui graverebbe sulla correntista la produzione dei contratti scritti, invocando la forma scritta ad substantiam delle clausole bancarie e l'insufficienza degli estratti conto parziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i primi due motivi e in parte inammissibile e in parte infondato il terzo. Ha confermato che il cliente che agisce per la ripetizione dell'indebito deve provare sia i pagamenti eseguiti sia la mancanza di una valida causa debendi; ha inoltre ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e la CTU contabile, poiché la documentazione bancaria non era stata previamente richiesta alla banca ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB e perché la censura investiva valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione può essere richiesto in giudizio solo nei presupposti previsti dalla norma e, nel caso di documentazione bancaria, in concorso con la preventiva richiesta alla banca prevista dall'art. 119, comma 4, TUB.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 385/1993 (TUB)

    Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione bancaria va esercitato previamente e a proprie spese; la richiesta giudiziale di esibizione presuppone che la banca non abbia ottemperato a una precedente richiesta stragiudiziale senza giustificazione.

  • art. 2697 c.c.

    Nell'azione di ripetizione di indebito incombe all'attore la prova sia dei pagamenti sia della mancanza di una valida causa debendi.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione degli interessi ultralegali; la Corte non ha accolto la censura perché mancava la prova dei fatti costitutivi della domanda.

  • artt. 117 e 118 TUB

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità delle clausole bancarie; la Corte ha ritenuto non dimostrata in fatto la illiceità delle clausole.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in chiave di tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la violazione perché ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole processuali e probatorie.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte non ha ravvisato nullità del procedimento.

  • art. 183 c.p.c.

    La ricorrente aveva dedotto di aver formulato istanza di esibizione nella memoria ex art. 183 c.p.c.; la Corte ha ritenuto decisivo che mancasse la previa richiesta stragiudiziale alla banca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione dell'indebito derivante da rapporto di conto corrente, il correntista-attore deve provare sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una valida causa debendi; non è sufficiente una contestazione generica delle clausole applicate.
  • L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione bancaria è ammissibile solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB e la banca non vi abbia ottemperato senza giustificazione.
  • La consulenza tecnica d'ufficio contabile non può essere utilizzata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte che agisce in giudizio, quando i fatti da provare costituiscono il fondamento della domanda.
  • Le censure che investono la valutazione del materiale probatorio e l'accertamento in fatto compiuti dal giudice di merito non sono, di regola, scrutinabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o nei casi consentiti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.