Cassazione Penale, Sentenza n. 27962/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale riguardante la Delber s.r.l. (fallita il 06/02/2012). Le censure principali: (i) vizio di qualificazione giuridica e motivazione: i fatti sarebbero al più riconducibili al falso in bilancio (art. 2621 c.c.) o alla bancarotta semplice documentale, e non alla bancarotta fraudolenta documentale; (ii) omissione o insufficiente motivazione circa la responsabilità personale di De Lorenzo, cessato dalla carica nel 2009, e la partecipazione alle condotte poste in epoca successiva; (iii) vizi nella dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti per la collaborazione e il deposito di documentazione che avrebbe agevolato la ricostruzione patrimoniale; (iv) mancanza di motivazione rispetto alle censure svolte in appello e alla consulenza tecnica di parte; (v) omissione di motivazione circa l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza o per difetto di specificità. Ha ritenuto integrati e coerenti i motivi delle decisioni di merito (prima e secondo grado), e ha confermato la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta documentale alla luce di elementi indicativi del dolo specifico (es. azzeramento degli utili 2010 tramite contratti fittizi con imprese inattive, mancata annotazione di un corrispettivo di oltre €65.000). Quanto a De Lorenzo, la Corte ha ritenuto provati profili dolosi riferibili al periodo in cui era amministratore (contratti del 2009 e incassi 2005-2006). Sul punto della pena, la Cassazione ha ritenuto che la determinazione rientri nella discrezionalità del giudice di merito e non emerga illogicità o arbitrio. Le doglianze riguardanti la presunta collaborazione e il deposito di documenti sono state ritenute generiche e non idonee a scalfire la motivazione. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi proponibili per cassazione; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti consentiti dall'articolo
art. 2621 cod. civ.
Norma richiamata nella ricostruzione difensiva come possibile diversa qualificazione (falso in bilancio); la Corte ha però distinto quest'ipotesi dalla bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo che l'elemento doloso ravvisato non comporti sovrapposizione tra le fattispecie
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la scelta della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nel sindacato di merito del giudice e non sono revisibili in cassazione salvo illogicità o arbitrarietà
art. 219, terzo comma, legge fallimentare
Rinvocata dai ricorrenti come attenuante; la Corte ha osservato che la richiesta era generica e non adeguatamente motivata, per cui il diniego non richiedeva un'ulteriore motivazione specifica
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali per ricorsi inammissibili: condanna alle spese processuali e somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la somma in €3.000,00
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche: deduzioni generiche o non confrontate con il percorso argomentativo delle sentenze di merito sono inammissibili.
- Quando vi sono due pronunce conformi di merito (primo grado e appello), le motivazioni si integrano e formano un complesso argomentativo che la cassazione valuta nel suo insieme.
- La riconduttibilità dei fatti tra reati affini (es. falso in bilancio vs. bancarotta documentale) richiede un'analisi puntuale degli elementi oggettivi e soggettivi: non è sufficiente proporre una diversa qualificazione senza dimostrare l'inesistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
- La prova del dolo specifico può emergere da elementi indiziari complessivi (operazioni anomale, azzeramento artificioso delle rimanenze, mancato riversamento di somme) anche se alcune condotte sono avvenute in periodi diversi dall'esercizio della carica; il ricorrente deve confrontarsi con questi dati.
- Il deposito di documentazione e la collaborazione postuma non sono automaticamente idonei a far emergere circostanze attenuanti: occorre dimostrarne la concretezza, tempestività e rilevanza nella ricostruzione dei fatti.
- La determinazione della pena è largamente discrezionale in sede di merito e difficilmente riformabile in cassazione salvo profili di illogicità, arbitrarietà o violazione di legge.
- Richieste di attenuanti formulate in modo generico possono essere rigettate senza ampia motivazione: il giudice non è tenuto a motivare il rifiuto di istanze manifestamente generiche o infondate.
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