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Sentenza

Sentenza n. 733/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza ricevuta in data 11 aprile 2024 di rilascio di autorizzazione ex art. 709, comma 2, del Codice della Navigazione e sulla successiva istanza/diffida di riavvio e conclusione del procedimento del 27 novembre 2025 e per la condanna del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni (dalla comunicazione o notificazione della sentenza) all'adozione degli atti di propria competenza e, in difetto, per la contestuale nomina di un Commissario ad acta che vi provveda in caso di ulteriore inadempienza.

Giustizia amministrativa202600262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di autorizzazione ex art. 709, comma 2, Codice della navigazione e sulla successiva istanza-diffida di riavvio e conclusione del procedimento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero della Difesa sull’istanza ricevuta l’11 aprile 2024, avente a oggetto il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 709, comma 2, del Codice della navigazione, nonché sulla successiva istanza-diffida del 27 novembre 2025. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e del regolamento relativo ai termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, chiedendo che il Ministero fosse condannato a provvedere entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero della Difesa ha depositato il provvedimento del 6 marzo 2026 con cui ha riscontrato l’istanza dell’11 aprile 2024. Poiché il provvedimento è intervenuto dopo la notificazione e il deposito del ricorso, è venuto meno il comportamento inerte contestato. La ricorrente ha preso atto dell’intervenuto riscontro e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, compensando tra le parti le spese di giudizio e disponendo il rimborso del contributo unificato a favore della ricorrente, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 709, comma 2, Codice della navigazione

    Norma posta a fondamento dell’istanza amministrativa di autorizzazione, senza che la sentenza ne esamini il contenuto sostanziale.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato per la richiesta di condanna dell’amministrazione a provvedere e di eventuale nomina di un commissario ad acta.

  • art. 117 c.p.a.

    Indicato quale rito utilizzato per impugnare il silenzio dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione provvede, nel corso del giudizio avverso il silenzio, sull’istanza che aveva dato origine all’inerzia contestata, viene meno l’oggetto sostanziale della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • Il provvedimento sopravvenuto rileva ai fini della cessazione della materia del contendere anche se adottato dopo la notificazione e il deposito del ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto provvedimento dell’amministrazione, le spese possono essere compensate tra le parti; il contributo unificato può essere rimborsato al ricorrente ove versato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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