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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29645/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato che non vi erano elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; perciò ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti, deducendo un unico motivo di violazione di legge per la mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha rilevato che, essendo la decisione frutto di concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi relativi alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo e all'applicazione di una pena illegale; la censura proposta, invece, mirava a contestare il trattamento del fatto e l'aggravante, quindi era estranea ai limiti del mezzo di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa all'esito del concordato sulla pena è impugnabile solo per vizi attinenti alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo e all'applicazione di pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso manifestamente inammissibile può essere dichiarato senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma aggravatrice la cui mancata esclusione era oggetto del motivo di ricorso, ma la relativa censura è stata ritenuta non deducibile nel contesto del concordato.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice del reato oggetto del giudizio di merito.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende richiede la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro una sentenza pronunciata all'esito del concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. non sono ammissibili censure di merito sulla qualificazione del fatto o sulla permanenza di aggravanti, se non nei limiti specificamente consentiti dalla legge.
  • L'oggetto del ricorso avverso la sentenza resa a seguito di concordato è ristretto ai vizi della volontà di adesione, del consenso del pubblico ministero, della difformità della decisione rispetto all'accordo e dell'eventuale illegalità della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Il controllo di legittimità sulle decisioni rese ex art. 599-bis c.p.p. non può trasformarsi in una revisione piena del merito dell'accordo raggiunto tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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