Sentenza n. 752/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - della deliberazione dell’ARNAS intimata n. 86 del 20 gennaio 2024, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva parziale ed individuazione dei vincitori della procedura di selezione riservata per il reclutamento di n. 23 unità di personale socio-sanitario; - dei verbali n. 1 del 21/12/2023, n. 2 del 9/01/2024, n. 3 di svolgimento prova pratica del 10/01/2024, n. 4 di svolgimento prova pratica del 11/01/2024; - di ogni altro provvedimento presupposto, propedeutico, consequenziale e/o comunque connesso al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione di approvazione della graduatoria definitiva parziale e individuazione dei vincitori della procedura selettiva, nonché verbali relativi alle prove pratica e orale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura selettiva riservata per il reclutamento di 23 unità di personale socio-sanitario, deducendo la violazione dell’art. 5 dell’avviso di selezione e dell’art. 7 del d.P.R. 220/2001, nonché eccesso di potere. Secondo la prospettazione, la Commissione avrebbe illegittimamente sostituito la prevista prova pratica con una seconda prova orale, mentre l’avviso contemplava una prova pratica, eventualmente espletabile in forma scritta, e una prova orale. È stata inoltre contestata la sostanziale ripetizione di alcuni quesiti tra le due prove, con specifico riferimento alle domande relative al corretto uso dei guanti. L’ARNAS ha sostenuto che l’avviso consentiva alla Commissione di scegliere tra l’esecuzione materiale di tecniche, la loro illustrazione orale e lo svolgimento scritto della prova pratica; ha negato l’identità dei quesiti e ha eccepito il difetto di interesse dei ricorrenti, che avevano comunque superato la prova pratica.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate nel merito le censure e, per tale ragione, non esaminando l’eccezione in rito relativa all’interesse. Dalla formulazione dell’art. 5 dell’avviso è emerso che la prova pratica poteva consistere nell’esecuzione o nell’illustrazione di tecniche specifiche, ovvero poteva essere svolta anche in forma scritta. Il termine “potrà” riferito alla forma scritta è stato interpretato come attribuzione di una facoltà, non come imposizione. Inoltre, l’“illustrazione” delle tecniche è stata ritenuta compatibile con una descrizione orale delle procedure operative e non equivale, per ciò solo, a una seconda prova orale. La censura sulla ripetizione dei quesiti è stata ritenuta esposta in modo generico e priva di una specifica censura giuridica; in ogni caso, le due domande relative ai guanti non erano identiche e si collocavano in contesti diversi. La prima riguardava l’utilizzo corretto dei guanti e consentiva di verificare la sequenza operativa per indossare guanti sterili senza contaminarli; la seconda richiedeva di descrivere l’utilizzo dei guanti durante le attività lavorative in ospedale e concerneva maggiormente protocolli e linee guida. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5 dell’avviso di selezione
La prova pratica potrà essere espletata anche in forma scritta e potrà consistere in quesiti a risposta multipla.
La Commissione disponeva di una facoltà alternativa quanto alle modalità di svolgimento della prova pratica; la forma scritta non era obbligatoria. L’illustrazione delle tecniche poteva avvenire oralmente.
art. 7 d.P.R. 220/2001
Norma richiamata dai ricorrenti quale parametro della procedura selettiva; il ricorso è stato comunque ritenuto infondato.
artt. 13, 14, 15, 16 e 29 d.P.R. 220/2001
Disposizioni richiamate dall’avviso di selezione per disciplinare le prove d’esame.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Applicato nell’ordinanza interlocutoria per disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami; non incide sulla decisione di merito.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Applicato nell’ordinanza interlocutoria per autorizzare la notificazione per pubblici proclami; non incide sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prevede che una prova pratica possa consistere nell’esecuzione o nell’illustrazione di tecniche specifiche e possa essere svolta anche in forma scritta, la Commissione può scegliere tra tali modalità; la forma scritta costituisce una facoltà e non un obbligo.
- L’illustrazione orale di una tecnica operativa non si trasforma automaticamente in una prova orale ulteriore rispetto a quella prevista dal bando, se la verifica resta diretta ad accertare la conoscenza delle corrette procedure operative proprie della prova pratica.
- La mera parziale somiglianza o ripetizione tematica di quesiti tra prova pratica e prova orale non determina di per sé l’illegittimità della procedura, soprattutto quando i quesiti differiscono nella formulazione e sono posti in contesti valutativi diversi, diretti ad accertare competenze differenti.
- Una censura che si limiti ad allegare la ripetizione di una domanda senza indicare la specifica violazione giuridica e senza chiarire l’incidenza concreta sulla posizione del candidato può essere ritenuta generica e infondata.
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