Sentenza n. 105/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1477/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03/04/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente e all'accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 1477/2024. La sentenza civile aveva riconosciuto, per ciascun ricorrente e relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo, il diritto alla Carta Docente di importo annuo pari a euro 500,00, condannando il Ministero all'emissione della carta e all'assegnazione dei relativi importi, oltre interessi e rivalutazione. L'amministrazione non ha dato esecuzione al titolo nonostante il suo passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza civile risultava documentalmente attestato e il termine per l'adempimento spontaneo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute ai ricorrenti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, dovrà intervenire quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ministero, entro ulteriori sessanta giorni. Il munus commissariale è stato qualificato come obbligatorio e non rifiutabile; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il PAT secondo la procedura indicata. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell'esecuzione del titolo e della sentenza possono integrare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate in euro 1.403,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha applicato i presupposti per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie un presupposto per procedere all'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del diritto alla Carta Docente, riconosciuto dal giudicato civile e da eseguire mediante emissione della carta e attribuzione degli importi annuali.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disposizione, pur dettata per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata analogicamente alla nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente in tema di commissario ad acta e assenza di compenso.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato, unitamente all'art. 26 c.p.a., quale fondamento della condanna alle spese a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione, purché tali circostanze siano documentate, per ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia.
- Quando il titolo giudiziale condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro e l'amministrazione resta inerte, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare, per il successivo periodo, un commissario ad acta con potere sostitutivo su istanza della parte interessata.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sulla nomina e sull'assenza di compenso del commissario ad acta prevista per l'ottemperanza ai decreti di equa riparazione può essere applicata analogicamente anche all'esecuzione di altre condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica e l'indirizzo PEC previsti per gli ausiliari del giudice.
Come è indicizzato
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