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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25808/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bastone impugna l'ordinanza del 9 ottobre 2023 del giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Napoli che ha applicato la disciplina della continuazione tra plurimi reati (associazione di tipo mafioso, vari reati di droga e reati corruttivi/istigazione) già giudicati con riti abbreviati in sentenze divenute definitive. Il ricorrente deduce errore di diritto nella determinazione della pena complessiva (artt. 78, 81, 132, 133 c.p., 442 co. 2, 671 c.p.p.), sostenendo che il giudice dell'esecuzione abbia contabilizzato aumenti di pena in modo sommario, richiamando aumenti precedenti senza tener conto delle diverse pene base e senza motivazione adeguata, e che abbia applicato in modo errato l'ordine di calcolo relativo alla riduzione per il rito abbreviato rispetto al limite di cui all'art. 78 c.p. (massimo 30 anni). Il ricorrente ritiene quindi che la rideterminazione della pena sia eccessiva e viziata.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente determinato la pena complessiva: ha individuato il reato più grave, stabilito la pena base e calcolato distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, fornendo motivazione sufficiente richiamando e condividendo le valutazioni dei precedenti provvedimenti (ordinanza del 4/10/2016 e sentenza della cognizione). Inoltre la Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui, in sede di esecuzione, la riduzione di pena per il rito abbreviato si applica prima del criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 c.p. (limite di 30 anni), giustificando l'ordine diverso rispetto alla fase di cognizione con l'esigenza di rispetto del giudicato e la natura della potestà revisoria del giudice dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato associativo di tipo mafioso considerato come reato comune tra i procedimenti; contribuisce all'aumento complessivo in continuazione e il relativo aumento è stato ritenuto congruo dal giudice dell'esecuzione

  • artt. 319 e 321 cod. pen.

    Reati di corruzione/istigazione contestati e valutati come reati satellite nella continuazione; gli aumenti per ciascuno sono stati computati distintamente

  • artt. 73 e 74 T.U. stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

    d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico considerati reati rilevanti ai fini della pena base e degli aumenti in continuazione; la pena base applicata era riferita al reato più grave (art. 74) e gli aumenti per i reati ex art. 73 e altri satelliti sono stati calcolati separatamente

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore del cumulo materiale (limite massimo di 30 anni): la Corte ha chiarito che in sede di esecuzione la riduzione per rito abbreviato si applica prima del calcolo del limite di cui all'art. 78, giustificando l'ordine diverso rispetto alla fase di cognizione per ragioni connesse al rispetto del giudicato e alla specifica potestà del giudice dell'esecuzione

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto legittimo applicarne la riduzione in sede di esecuzione prima dell'operazione moderatrice prevista dall'art. 78 c.p.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la competenza e i poteri del giudice dell'esecuzione nella riconsiderazione di pene definitive in specifiche ipotesi: utilizzata come fondamento procedurale per la rideterminazione della pena in continuazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; richiamati come parametro di adeguatezza e congruità della pena, con obbligo motivazionale più stringente quando la pena si discosta dal minimo edittale

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena (pena proporzionata al fatto e alla responsabilità), richiamati nel quadro della motivazione sulla congruità della pena

  • art. 81 cod. pen.

    Combinazione delle pene e regole sul cumulo: riferimento al complesso sistema di determinazione della pena quando emergono più condanne

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Massime di principio

  • In sede di esecuzione il giudice può rideterminare la pena complessiva riconoscendo la continuazione tra reati già definiti e deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, con motivazione specifica quando gli aumenti vanno oltre il minimo edittale
  • La riduzione di pena per il rito abbreviato (art. 442, co. 2 c.p.p.) va applicata in sede di esecuzione prima dell'operazione di moderazione del cumulo materiale (art. 78 c.p.), così che il limite di 30 anni viene poi valutato sul risultato già ridotto
  • La mera richiamata adesione a precedenti determinazioni (sentenze o ordinanze) è ammessa se il giudice dell'esecuzione esplicita di condividerne congruità e proporzionalità; in caso di scostamenti significativi dalla soglia minima edittale è invece richiesta motivazione più puntuale e riferita ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il potere del giudice dell'esecuzione è eccezionale e deve rispettare il principio di intangibilità del giudicato: le revisioni o rideterminazioni sono ammesse solo nei limiti e per le ipotesi espressamente previste dalla legge e motivate in relazione alla continuità del disegno criminoso
  • In contenziosi sulla continuazione tra più provvedimenti irrevocabili è determinante la coerenza logico-matematica del calcolo delle pene (pena base, aumenti distinti, eventuali diminuzioni percentuali per riti speciali) e la chiarezza espositiva del giudice dell'esecuzione per evitare vizi di motivazione

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