Sentenza del 01/12/2015 n. 6354 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRES, IRAP e IVA - Studi di settore - Presunzioni - Contraddittorio preventivo - Elementi contribuente - Inversione probatoria - Vaglio critico - Illegittimità pretesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria fondata sul mero scostamento tra il reddito dichiarato e i risultati degli studi di settore, sostenendo l'esistenza di circostanze concrete idonee a giustificare tale scostamento, tra cui la crisi del settore documentata da elementi provenienti da organi istituzionali: un protocollo d'intesa del Ministero dello Sviluppo Economico, una deliberazione comunale, verbali relativi ai consumi di gas e un'autorizzazione alla Cassa Integrazione Guadagni. Tali elementi imponevano all'ufficio un esame critico e una motivazione rafforzata.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. Gli studi di settore e i parametri costituiscono presunzioni semplici e il loro valore probatorio non deriva automaticamente dallo scostamento del reddito dichiarato. La gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi si consolidano solo dopo lo svolgimento del contraddittorio preventivo con il contribuente. Se il contribuente fornisce allegazioni concrete e documentate, l'ufficio deve valutarle e, qualora le ritenga inattendibili, deve integrare adeguatamente la motivazione e la prova dell'accertamento. La mancata o insufficiente considerazione di tali elementi determina l'illegittimità dell'atto.
Norme richiamate
Art. 62-sexies del decreto-legge n. 331/1993
Consente l'utilizzo di parametri e studi di settore nell'accertamento, ma tali strumenti non rendono automaticamente certa la maggiore capacità reddituale: il loro valore presuntivo deve essere verificato nel contraddittorio con il contribuente.
Art. 39 del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento induttivo e analitico-induttivo, che deve essere sorretto da elementi probatori adeguati e da una motivazione coerente con le contestazioni e le giustificazioni fornite dal contribuente.
Art. 2697 del codice civile
Stabilisce la regola generale dell'onere della prova: l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, mentre il contribuente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, comprese le circostanze specifiche che spiegano lo scostamento dagli standard.
Massime di principio
- Gli studi di settore e i parametri non costituiscono una prova automatica della maggiore materia imponibile, ma soltanto presunzioni semplici che devono essere valutate alla luce della situazione concreta del contribuente.
- Il contraddittorio preventivo è essenziale: la sua omissione può comportare la nullità dell'accertamento fondato su studi di settore o parametri.
- Il contribuente deve fornire elementi specifici, documentati e riferiti alla propria attività, come crisi del settore, riduzione della domanda, calo dei consumi, sospensione dell'attività o ricorso alla Cassa Integrazione.
- Quando il contribuente presenta elementi istituzionali o oggettivi idonei a spiegare lo scostamento, l'ufficio non può limitar-si a confermare lo standard, ma deve esaminarli criticamente e motivare in modo puntuale il loro eventuale rigetto.
- L'accertamento può essere annullato quando l'amministrazione fonda la pretesa sul solo scostamento dagli studi di settore senza svolgere un contraddittorio effettivo o senza fornire una motivazione rafforzata sulle ragioni per cui le giustificazioni del contribuente non sono attendibili.
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