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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09643/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Un avvocato ha promosso istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. e poi ha insistito perché fosse corretto il dispositivo di una precedente ordinanza della Cassazione che, in un giudizio in cui una procedura fallimentare era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per attestazione del giudice delegato circa l’indisponibilità di fondi, aveva erroneamente posto le spese di legittimità a carico della controricorrente anziché dello Stato. La Corte d’appello aveva già rigettato la richiesta di liquidazione della parcella proprio perché il dispositivo della Cassazione andava prima corretto in questo senso. Il ricorrente ha quindi chiesto la rettifica del dispositivo, evidenziando che il provvedimento originario conteneva un mero errore materiale nella individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell’ordinanza n. 23703/2023, sostituendo nel dispositivo le parole "della controricorrente" con le parole "dello Stato". Ha inoltre ordinato alla Cancelleria di annotare il provvedimento in calce all’originale dell’ordinanza corretta. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione, richiamandone la natura speciale, incompatibile con l’individuazione di una parte vittoriosa e di una soccombente.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giudiziari quando l’errore sia meramente materiale e riconoscibile.

  • art. 391-bis c.p.c.

    il provvedimento di Cassazione è suscettibile di correzione quando l’errore materiale riguarda un elemento accessorio, come la statuizione sulle spese.

  • art. 133 D.P.R. 115/2002

    richiamato insieme all’art. 144 T.U.S.G. per affermare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura fallimentare in presenza dell’attestazione di indisponibilità di fondi.

  • art. 144 D.P.R. 115/2002

    la dichiarazione del giudice delegato circa la mancanza di disponibilità finanziarie per le spese di giudizio comporta, ai fini del processo, l’equiparazione alla situazione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il provvedimento di legittimità è correggibile ex art. 391-bis c.p.c. quando il vizio riguarda un errore materiale nella regolazione delle spese e non una rivalutazione del merito decisorio.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale, la sostituzione del soggetto indicato nel dispositivo per il pagamento delle spese è ammissibile se la discrepanza tra motivazione e dispositivo rende evidente l’errore.
  • Quando una procedura fallimentare è assistita dal patrocinio a spese dello Stato per attestazione di indisponibilità di fondi, le spese di lite devono essere poste a carico dell’Erario e non della controparte.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si fa luogo a una pronuncia sulle spese, per la natura non contenziosa del relativo incidente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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