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Sentenza

Sentenza n. 712/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento, ovvero per la declaratoria di nullità, previa adozione di misure cautelari: - del provvedimento prot. uscita n. 19197 del 9 aprile 2025 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica della Regione autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Richiesta di rettifica delle tavole grafiche per errori materiali allegate al parere paesaggistico protocollo n. 6342 del 21/05/1997 rilasciato dall’Ufficio della Tutela del Paesaggio dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione nell’ambito del condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985 relativo alla effettuazione senza titoli di una veranda tettoia in un fabbricato residenziale sito nel Comune di Sorso, in Località Porchile (NCEU F 16 – M 60 – Sub. 1-2 / Zona F 2.1). Inammissibilità dell’istanza. Richiedente: PAIS Antonio Maria. Posizione RAS: 203/74”; - di ogni altro atto connesso presupposto conseguente a quello di cui sopra.

Giustizia amministrativa202500499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale che ha dichiarato inammissibile l’istanza di rettifica di un errore materiale contenuto nell’elaborato grafico allegato a un parere paesaggistico rilasciato nell’ambito di un procedimento di condono edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto la rettifica dell’elaborato grafico allegato al parere paesaggistico del 1997, relativo al condono di una veranda, sostenendo che la lunghezza del prospetto Est fosse stata erroneamente indicata in 14,95 metri, mentre la misura reale sarebbe stata di 16,10 metri. La Regione aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo che l’errore non fosse chiaramente riconoscibile sulla base della documentazione, poiché le diverse planimetrie riportavano misure tra loro divergenti, e che la rettifica avrebbe comportato un mutamento sostanziale dell’oggetto del condono. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto incompetenza, violazione degli artt. 31, 32 e 33 l. 47/1985, degli artt. 26, 27 e 28 l.r. 23/1985 e dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, difetto assoluto di attribuzione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l’errore materiale, senza svolgere valutazioni sui presupposti urbanistico-edilizi, riservati al Comune. Con il secondo motivo hanno dedotto difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, nuovamente violazione della disciplina sul condono e violazione dell’art. 10-bis l.r. 45/1989.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento regionale. Ha condiviso in via generale il criterio secondo cui l’errore materiale è normalmente quello percepibile ictu oculi, sulla base della documentazione disponibile e senza complesse indagini ricostruttive. Tuttavia, alla luce dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e amministrazione, ha ritenuto ammissibile la correzione anche quando l’errore, pur non immediatamente rilevabile, riguardi una variazione minima e sia sostenuto da elementi sufficientemente attendibili, in un contesto che escluda la mala fede. Nel caso concreto, la lunghezza reale del prospetto, pari a 16,10 metri, non era contestata; le misure divergenti delle planimetrie erano prossime a quella reale, con uno scarto minimo di 14 centimetri rispetto alla planimetria catastale del 1976, e la documentazione fotografica indicava che il prospetto non aveva subito modifiche tra il 1987 e il 2024. Il Collegio ha quindi ritenuto che l’indicazione di 14,95 metri nell’elaborato del condono fosse riconducibile a un errore materiale, verosimilmente dovuto all’imperizia del tecnico, e non a un intento elusivo, anche perché il proprietario non avrebbe avuto interesse a indicare una misura inferiore sia a quella reale sia a quella catastale. Sono state assorbite le ulteriori censure del primo motivo e il secondo motivo. L’annullamento è stato disposto facendo salvi i poteri della Regione e del Comune nelle rispettive competenze, considerata la persistente discrepanza tra la misura autorizzata nel 1974 e quella realizzata, nonché il fatto che il condono non riguardava la lunghezza del prospetto. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 31, 32 e 33 l. 47/1985

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla disciplina del condono edilizio e alla delimitazione delle competenze amministrative; il giudice non ne espone una specifica interpretazione conclusiva, accogliendo il ricorso per il vizio relativo alla valutazione dell’errore materiale.

  • artt. 26, 27 e 28 l.r. 23/1985

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alle competenze regionali e comunali in materia edilizia e paesaggistica; il giudice fa salvi i poteri delle amministrazioni nelle rispettive competenze.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale disposizione sulla disciplina paesaggistica e sulle competenze regionali; non è oggetto di autonoma interpretazione nella decisione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato per il dedotto difetto di motivazione del provvedimento regionale; la relativa censura è assorbita.

  • art. 10-bis l.r. 45/1989

    Richiamato dai ricorrenti per il dedotto vizio procedimentale; la censura è assorbita.

Massime di principio

  • L’errore materiale contenuto in un elaborato amministrativo è normalmente quello percepibile ictu oculi sulla base della documentazione disponibile e senza complesse indagini ricostruttive.
  • In applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, la richiesta di correzione può essere accolta anche quando l’errore non sia immediatamente rilevabile, purché riguardi una variazione minima, sia supportata da elementi sufficientemente attendibili e il contesto escluda la mala fede del richiedente.
  • La prova dell’assenza di modifiche dell’opera nel periodo considerato, unitamente alla convergenza sostanziale degli elementi documentali e all’assenza di un plausibile interesse elusivo, può consentire di qualificare come errore materiale una misura inesatta contenuta nella documentazione di un procedimento di condono.
  • La rettifica di un errore materiale non può essere utilizzata per modificare sostanzialmente l’oggetto del condono o per sanare opere diverse da quelle originariamente dedotte; l’annullamento del diniego di rettifica non pregiudica i poteri delle amministrazioni competenti sulla conformità dell’opera realizzata rispetto ai titoli edilizi e al condono.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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