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Ordinanza

Ordinanza n. 500/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dirigente scolastico -OMISSIS- n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, recante rigetto istanza di trattenimento del minore -OMISSIS--OMISSIS- alla scuola dell'infanzia per a.s. 2026/2027 e per il diritto dello stesso ad essere trattenuto.

Giustizia amministrativa202601291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del dirigente scolastico alla richiesta di trattenimento del minore nella scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2026/2027

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego dell'amministrazione scolastica di trattenere il minore per un ulteriore anno nella scuola dell'infanzia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e prospettando il diritto del minore alla permanenza. In sede cautelare il TAR ha ravvisato fumus boni iuris con riferimento al difetto di istruttoria. In particolare, l'amministrazione non avrebbe adeguatamente acquisito e valutato gli elementi individuali riguardanti il minore, né avrebbe fornito una motivazione sufficiente, nonostante l'assenza del parere del medico dell'ASL. Tali elementi comprendevano una valutazione specialistica, prodotta dalla parte, secondo cui le competenze cognitive erano in area limite e le strutture di pensiero preoperatorie non risultavano adeguate all'età, con raccomandazione di un ulteriore anno nella scuola dell'infanzia; le conclusioni del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione circa l'assenza di autonomia nei bisogni personali; e gli esiti della verifica finale del PEI, dai quali risultava che gli obiettivi erano stati solo parzialmente raggiunti e permaneva l'assenza di autonomia del minore.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris, in ragione della plausibile fondatezza delle censure di difetto di istruttoria. Ha ordinato all'amministrazione di riesaminare la richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, acquisendo il parere dell'ASL competente e tenendo conto, nella rivalutazione, della valutazione specialistica, delle conclusioni del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione e degli esiti della verifica finale del PEI. L'ordinanza non ha direttamente riconosciuto in via definitiva il diritto al trattenimento, ma ha imposto la riedizione del potere amministrativo. L'udienza camerale è stata fissata per il 23 settembre 2026; la decisione sulle spese è stata rinviata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris e ha disposto una misura cautelare conformativa consistente nel riesame dell'istanza.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, in collegamento con il GDPR, per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel decidere una richiesta di trattenimento di un minore nella scuola dell'infanzia, l'amministrazione scolastica deve svolgere un'istruttoria individualizzata e considerare specificamente le condizioni cognitive, il livello di autonomia personale, le valutazioni specialistiche, le conclusioni del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione e gli esiti del PEI.
  • Il diniego di trattenimento non può fondarsi su una valutazione generica o meramente formale: l'amministrazione deve motivare in modo adeguato sulle circostanze concrete riferite al minore e sulle ragioni per cui esse non giustificano la permanenza nell'ordine scolastico precedente.
  • In presenza di una richiesta di trattenimento supportata da elementi specialistici e dalla documentazione del percorso inclusivo che evidenzino il mancato raggiungimento degli obiettivi di autonomia, l'acquisizione del parere dell'ASL competente costituisce un incombente istruttorio rilevante ai fini della rivalutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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