Sentenza n. 156/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, espresso o implicito, del riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente ricalcolo dell'indennità di buonuscita, includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. La controversia concerneva, in particolare, l'applicabilità del beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda, l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, l'effetto dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e il rilievo del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, richiamando la giurisprudenza consolidata dello stesso Tribunale e del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non abbia natura decadenziale, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare e prevede un termine per la domanda di collocamento a riposo che non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Riguarda la base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita; pertanto non esclude l'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo di quest'ultima.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione non determina la reviviscenza dell'originaria formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e non reintroduce la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata e di una causa decidibile in modo immediato.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'istituto soccombente il rimborso del contributo unificato versato, al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; pertanto tale limitazione non è applicabile.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma è funzionale esclusivamente a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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