Cassazione Civile, Ordinanza n. 04869/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società ha proposto regolamento di competenza contro la sentenza del Tribunale di Milano che, in una causa di accertamento della proprietà di aree ubicate nel Comune di Valfurva, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Il Tribunale aveva ritenuto che la controversia richiedesse indagini tecniche per stabilire se le aree, ormai non più coperte da acqua, appartenessero o meno all'alveo di una ramificazione del torrente Frodolfo, e quindi ricadessero nel demanio idrico. La ricorrente ha impugnato anche il capo sulle spese, sostenendo implicitamente l'erroneità della declaratoria di competenza e della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha confermato che la controversia rientra nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, perché il giudizio richiede di accertare, con indagine tecnica, se il terreno oggetto di rivendicazione faccia o meno parte dell'alveo di un corso d'acqua pubblico. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulle spese, poiché il giudice di merito aveva correttamente applicato l'art. 91 c.p.c. individuando la parte soccombente. È stata quindi confermata la necessità di riassunzione della causa davanti al giudice competente; le spese del procedimento di regolamento sono state rinviate al definitivo, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 140 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
Attribuisce al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la competenza sulle controversie relative ai limiti dei corsi o bacini, ai loro alvei e sponde, quando occorra accertare tecnicamente l'appartenenza del bene al demanio idrico.
art. 91 c.p.c.
Consente la condanna alle spese della parte soccombente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della soccombente operata dal giudice di merito.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
Rende dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Le controversie sulla proprietà di terreni nei quali sia controverso se l'area faccia parte dell'alveo di un corso d'acqua pubblico appartengono alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche quando la decisione richieda un accertamento tecnico sui limiti dell'alveo e sulla natura demaniale del bene.
- Ai fini del riparto di competenza tra giudice ordinario e Tribunale Regionale delle Acque, non rileva che la questione sull'alveo sia prospettata come pregiudiziale, incidentale o in via di eccezione: conta solo se per decidere occorra stabilire tecnicamente se il terreno rientri nel demanio idrico.
- La competenza del giudice ordinario permane solo quando il terreno sia pacificamente già qualificabile come parte dell'alveo, senza necessità di alcuna indagine sui suoi limiti o sulla sua natura demaniale.
- La condanna alle spese segue la soccombenza anche nel giudizio di regolamento di competenza, quando il giudice di merito abbia correttamente individuato la parte risultata soccombente.
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