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Sentenza

Sentenza n. 171/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 439 del 23.06.2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro nel procedimento RG. n. 2078/2024, notificato in data 25.06.2024, divenuto cosa giudicata ed esecutivo per mancata opposizione giusto decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del 16.09.2024.

Giustizia amministrativa202500411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro all'esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo e passato in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 439/2024 del Tribunale di Catanzaro, notificato e divenuto esecutivo per mancata opposizione, con il quale era stato ingiunto all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il pagamento di € 59.262,00, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 3 e 5 d.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'integrale pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione a un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'Azienda, pur ritualmente intimata, non si è costituita e non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, dichiarando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già pagato, mediante pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza perché il decreto ingiuntivo era inoppugnato, esecutivo e non risultava adempiuto; l'amministrazione non aveva assolto l'onere di provare l'esecuzione. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, su istanza della ricorrente e dopo la scadenza del termine assegnato, entro i successivi 90 giorni. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell'amministrazione inadempiente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua poiché erano già dovuti interessi moratori ai sensi degli artt. 3 e 5 d.lgs. 231/2002. L'Azienda è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale esecutivo e non adempiuto; nel caso concreto ne ricorrevano tutti i presupposti.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di fissare il termine per l'adempimento e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di penalità di mora è stata respinta perché, nel caso concreto, la sua applicazione è stata ritenuta iniqua in presenza della decorrenza di interessi moratori.

  • art. 3 d.lgs. 231/2002

    Il decreto ingiuntivo riconosceva gli interessi moratori dovuti sulle somme non pagate.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    Il decreto ingiuntivo riconosceva gli interessi moratori nella misura prevista dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto di esecutorietà per mancata opposizione ha reso esecutivo il decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando un provvedimento giurisdizionale esecutivo e non impugnato non sia stato integralmente adempiuto dall'amministrazione obbligata.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione intimata dimostrare l'avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l'obbligo di adempiere integralmente, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare un commissario ad acta, anche prevedendone la facoltà di delega, per l'esecuzione sostitutiva del giudicato; il relativo compenso può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, valutate le circostanze concrete, risulti iniqua in presenza di interessi moratori già decorrenti sul credito oggetto di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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