Cassazione Penale, Sentenza n. 39567/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a seguito dell'appello del Pubblico Ministero. Il ricorrente contestava: (i) l'ammissibilità e la genericità dell'appello del PM, sostenendo che mancava motivazione specifica sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (ii) la carenza di prove e il vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza dell'aggravante 416-bis.1 (si sarebbe trattato di mere congetture, rilevando l'assenza di elementi che dimostrassero la consapevolezza di Mirabella della "ripresa" dell'attività mafiosa del suocero, nonché errori di attribuzione e datazione di intercettazioni); (iii) l'assenza del concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, dato il tempo trascorso dagli eventi, la stabilizzazione professionale del ricorrente e la sporadicità/occasionale natura degli addebiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per insussistenza delle esigenze cautelari. Sul punto dell'ammissibilità dell'appello del PM e sulla configurabilità dell'aggravante 416-bis.1 il Collegio ha condiviso, in linea generale, le valutazioni del Tribunale (ossia che il richiamo alla giurisprudenza del PM poteva considerarsi sufficiente e che le intercettazioni e la condotta del Mirabella potevano far emergere consapevolezza e contributo agevolativo verso il clan). Tuttavia la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha valutato adeguatamente il tempo trascorso dall'ultima condotta contestata (ultima azione nell'aprile 2022) e l'assenza di ulteriori comportamenti illeciti successivi, elementi che, alla luce della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. e della giurisprudenza costituzionalmente orientata, avrebbero potuto escludere le esigenze cautelari. Per questo motivo l'ordinanza cautelare è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 378 c.p.
Norma sul favoreggiamento; utilizzata per inquadrare la condotta di aiuto ad eludere le investigazioni (custodia del cellulare, accompagnamento agli incontri).
art. 384-ter c.p.
Norma citata nell'imputazione insieme ad altre fattispecie; contestualizza la pluralità di addebiti a carico dell'indagato.
art. 416-bis c.p.
Definizione dell'associazione mafiosa; richiamata per collegare le condotte al fenomeno associativo e all'interesse del clan nelle attività economiche e negli appalti.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante per l'agevolazione mafiosa: la Corte richiama che la sua configurazione richiede non solo la conoscenza del ruolo mafioso del soggetto agevolato (es. capoclan) ma la prova della consapevolezza e dell'intenzione dell'agente di favorire l'associazione nel suo complesso, e che l'aiuto sia funzionale all'operatività del sodalizio.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Previsione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte ricorda che si tratta di presunzione da valutare alla luce del tempo trascorso e della mancata reiterazione, potendo dunque essere superata da elementi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata come riforma che incide sull'operatività della presunzione di pericolosità e sul necessario bilanciamento nel tempo dell'esigenza cautelare.
Massime di principio
- La configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. richiede prova della consapevolezza dell'agente circa l'esistenza e l'operatività del clan e l'intenzione di favorire l'associazione, non si esaurisce nella sola conoscenza del ruolo mafioso del soggetto agevolato.
- Il richiamo, nell'appello cautelare del Pubblico Ministero, a principi di giurisprudenza consolidata può essere sufficiente a specificare la doglianza, purché emerga chiaramente quale sia l'elemento della decisione che si contesta e come la giurisprudenza invocata si applichi al caso concreto.
- Nelle misure cautelari per reati connessi alla criminalità organizzata la presunzione di necessità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa: il giudice deve valutare espressamente il tempo trascorso e l'assenza di condotte ulteriori che possano essere segno di perdurante pericolosità; un lungo arco temporale privo di nuovi comportamenti illeciti può escludere le esigenze cautelari.
- La Corte di legittimità non annulla le decisioni cautelari per semplice lettura alternativa delle prove; gli appelli devono mostrare errori logici o omissioni nella motivazione o viceversa elementi che dimostrino l'inesistenza delle esigenze cautelari al di là di una diversa valutazione plausibile.
- Per il difensore che contesti una misura cautelare in casi analoghi è strategico documentare il lungo intervallo temporale dall'ultimo fatto contestato, l'assenza di condotte successive e la stabilità lavorativa/residenziale del soggetto per superare la presunzione di pericolosità.
- Per il PM che richiede aggravanti per "agevolazione mafiosa" è importante portare elementi concreti che colleghino l'aiuto all'operatività del clan (es. organizzazione di incontri strumentali, ruoli ripetuti di mediazione, custodia di strumenti di comunicazione) e non fare affidamento solo su un pregresso ruolo del beneficiario.
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