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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23486 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava due cartelle di pagamento relative ai saldi IRAP degli anni 2000 e 2001 e, successivamente, il diniego delle istanze di definizione agevolata delle liti pendenti. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il condono ritenendo che le cartelle fossero meri atti di riscossione e, quindi, non definibili. M.P.G. ha contestato tale impostazione, sostenendo che le cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non precedute da un avviso di accertamento, costituivano il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale gli era stata comunicata e avevano anche natura impositiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e ha accolto quello di M.P.G. contro i dinieghi di condono, dichiarandoli illegittimi. Ha ritenuto che le cartelle, essendo il primo atto portato a conoscenza del contribuente e non essendo precedute da un accertamento, fossero impugnabili anche nel merito della pretesa fiscale e quindi rientrassero tra le liti definibili mediante condono. L'accoglimento del ricorso sul condono ha determinato l'estinzione del giudizio relativo alle cartelle IRAP per intervenuto condono. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    richiama la disciplina della definizione delle liti pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16

    La norma consente la definizione agevolata di determinate controversie fiscali pendenti, comprese quelle in cui la cartella svolge anche funzione impositiva.

  • L. n. 289 del 2002, art. 16

    l'impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite va proposta "dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite"

    Quando la controversia principale è pendente davanti alla Corte di cassazione, la stessa Corte è competente a decidere, anche nel merito, sull'impugnazione del diniego di condono.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La cartella emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione, se non preceduta da un avviso di accertamento, può costituire il primo e unico atto con cui viene esercitata la pretesa fiscale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    La cartella priva di un precedente atto impositivo può essere impugnata non solo per vizi propri, ma anche per contestare il merito della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, quando non è preceduta da un avviso di accertamento, non è necessariamente un atto di mera riscossione: può avere anche natura impositiva.
  • Se la cartella è il primo e unico atto con cui il contribuente viene informato della pretesa fiscale, la controversia può essere contestata anche nel merito e, quando la legge lo prevede, può rientrare tra le liti definibili con condono.
  • Il diniego di una definizione agevolata fondato esclusivamente sulla natura formalmente esattiva della cartella è illegittimo se l'amministrazione non considera che essa svolge anche funzione di accertamento.
  • In presenza di una controversia pendente in cassazione, l'impugnazione del diniego di condono deve essere proposta davanti alla stessa Corte, che può decidere anche questioni di merito relative all'ammissibilità della definizione.
  • L'accoglimento dell'impugnazione contro il diniego di condono può determinare l'estinzione del giudizio principale relativo alla cartella, se la lite viene definita mediante il condono.

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