Sentenza n. 539/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto prot. -OMISSIS- notificato il 30 luglio 2024, con cui la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva II Reparto 7° Divisione 1° Sezione ha disposto che per: “-OMISSIS-”; - del parere n. -OMISSIS-con cui il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha deliberato che per l’infermità “-OMISSIS-redatto dalla la C.M.O. di Augusta, nulla evidenziava rispetto alla menomazione limitandosi a giudicare ESCLUSIVAMENTE la menomazione evidenziata al punto 1 del predetto verbale “-OMISSIS-” “NON dipendente da causa di servizio”; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti ai suindicati provvedimenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda relativa a una nuova infermità e di dichiarazione di definizione della domanda di aggravamento della patologia già riconosciuta, nonché il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, arruolato nel 2001, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, senza tuttavia conseguire l'equo indennizzo, negato per intempestività della domanda. Nel 2022 aveva presentato una nuova istanza comprendente sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'ulteriore infermità, sia il riconoscimento dell'aggravamento della patologia già riconosciuta, che la CMO aveva ascritto alla Tabella A, categoria 8. Il Comitato di verifica aveva esaminato soltanto la nuova infermità, escludendone la dipendenza da causa di servizio. Il Ministero, oltre a respingere tale domanda, aveva dichiarato già definita quella relativa all'aggravamento. Il ricorrente ha dedotto: irragionevolezza, illogicità ed errore di fatto per omessa pronuncia sull'aggravamento; contraddittorietà tra il parere del Comitato e le conclusioni della CMO; erronea valutazione medico-legale e carenza di motivazione, poiché il decreto aveva richiamato il precedente provvedimento relativo all'infermità originaria. Le Amministrazioni hanno chiesto il rigetto, sostenendo anche che la revisione dell'equo indennizzo non rientrasse nella competenza del Comitato e che mancasse l'eccezionalità delle attività svolte.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato non avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di aggravamento, ma avesse espressamente stabilito che essa era già stata definita con il precedente decreto. La domanda del 2022, nella parte relativa all'aggravamento, è stata qualificata come richiesta di revisione dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001. Tale revisione presuppone necessariamente che l'equo indennizzo sia stato già concesso; non costituisce un nuovo procedimento di concessione, ma una rivalutazione quantitativa di un beneficio già attribuito in ragione del peggioramento della menomazione. Poiché il precedente decreto aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, ma aveva negato l'equo indennizzo per tardività della domanda, il beneficio non era mai stato concesso e mancava quindi il presupposto per la revisione. L'Amministrazione ha pertanto correttamente considerato definita la procedura relativa al beneficio economico, ferma la possibilità di far valere la dipendenza da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata. Sono state ritenute infondate anche le censure sull'omessa pronuncia del Comitato e sulla contraddittorietà con la CMO; non è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento […], il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
La revisione dell'equo indennizzo è ammessa una sola volta entro cinque anni, ma soltanto quando il beneficio sia stato già concesso; essa comporta una rivalutazione quantitativa del beneficio in conseguenza dell'aggravamento e non può sostituire una nuova domanda di concessione dell'equo indennizzo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto legislativo, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La revisione dell'equo indennizzo per aggravamento, prevista dall'art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001, presuppone indefettibilmente che l'equo indennizzo relativo alla menomazione originaria sia stato previamente concesso.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non equivale alla concessione dell'equo indennizzo: qualora quest'ultimo sia stato negato, anche per intempestività della domanda, manca il presupposto per chiederne la revisione a causa di aggravamento.
- La domanda di revisione dell'equo indennizzo non costituisce un nuovo procedimento di concessione del beneficio, ma una rivalutazione quantitativa di un beneficio già attribuito in ragione del peggioramento della menomazione.
- Il diniego dell'equo indennizzo per la patologia originaria definisce la procedura relativa al beneficio economico, pur non impedendo che la dipendenza da causa di servizio già riconosciuta sia fatta valere ai fini del trattamento pensionistico privilegiato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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