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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4879/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizi di motivazione. Il ricorrente contestava: 1) errato calcolo degli aumenti per i reati tentati (capo C e D), sostenendo che non era stata applicata la riduzione per il tentativo; 2) errata determinazione della "violazione più grave" e della commisurazione della pena sulla base del giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee; 3) esclusione della sospensione condizionale della pena nonostante la giovane età, la confessione e la contenuta gravità dei fatti; 4) mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. per specifici capi (valore dei beni asportati ritenuto lieve), e critica alla quantificazione del danno per l'Istituto tecnico; 5) richiesta di applicazione in misura piena delle circostanze dell'art. 62-bis (giovane età e incensuratezza).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: 1) per i tentativi (capi C e D) la pena è stata effettivamente determinata nella metà rispetto al furto consumato, dimostrando l'applicazione della riduzione per il tentativo; 2) la valutazione della Corte d'appello sulla violazione più grave non incide sul decisum e le relative deduzioni sono inammissibili; 3) la qualificazione del danno come non "lievissimo" è corretta alla luce del valore delle apparecchiature e della documentazione (anche per il capo E la denuncia indicava danni materiali aggiuntivi); 4) le circostanze attenuanti generiche sono state applicate con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti e, quanto al furto in abitazione (capo F), l'ultimo comma dell'art. 624-bis impedisce la prevalenza invocata dal ricorrente; 5) la pluralità dei reati ostacola la concessione della sospensione condizionale della pena per carenza del presupposto prognostico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma processuale richiamata per segnalare che le parti non hanno richiesto la discussione orale; qui la disposizione è stata applicata esclusivamente in ordine alla facoltà di discussione.

  • disposizioni attuative c.p.p., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita le censure ammissibili in cassazione ai termini e ambiti stabiliti; la Corte ha richiamato tale limite nel definire l'oggetto del gravame.

  • codice penale, art. 62, n. 4

    Il ricorrente invocava questa circostanza attenuante per il valore contenuto dei beni asportati; la Corte ha ritenuto che il danno non fosse "lievissimo" e quindi non sussistesse la fattispecie attenuante così come prospettata.

  • codice penale, art. 62-bis, ultimo comma

    art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen.

    Richiamato in relazione alla giovane età e all'assenza di precedenti dell'imputato; il ricorrente sosteneva l'applicazione massima delle attenuanti ma la Corte ha valutato che la pluralità dei fatti ostava a riconoscere i benefici prognostici richiesti.

  • codice penale, art. 624-bis, ultimo comma

    ultimo comma dell'art. 624-bis cod. pen.

    Nel processo la norma è stata richiamata per escludere che le attenuanti invocate dal ricorrente potessero prevalere nel reato di furto in abitazione (capo F), impedendo la soluzione auspicata dall'appello.

  • codice penale, art. 81

    Applicato in tema di reato continuato e reati "satellite": la comparazione delle circostanze si effettua con riguardo alle circostanze del fatto considerato come violazione più grave; le circostanze dei reati satelliti rilevano solo ai fini dell'aumento ex art. 81.

Massime di principio

  • La riduzione per il tentativo deve risultare chiaramente dalla commisurazione della pena: se la pena per il tentativo è pari alla metà di quella del consumato, si può ritenere applicata la diminuzione anche se la motivazione non lo dichiara testualmente.
  • La qualificazione della "violazione più grave" e il confronto fra circostanze tra reati principali e reati satelliti seguono regole rigorose: le attenuanti/aggravanti rilevanti per il fatto più grave sono quelle che guidano il giudizio di comparazione; le circostanze relative ai reati satellite incidono principalmente sull'aumento ex art. 81 c.p.
  • La qualificazione del danno come "lievissimo" o "lieve" è valutazione di merito basata su elementi concreti (valore economico degli oggetti, documentazione dei danni): contestazioni generiche sul valore sono difficilmente accolte se la sentenza di primo grado contiene elementi di fatto che giustificano la valutazione.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena richiede anche un adeguato profilo prognostico: la pluralità e la continuità dei fatti possono precludere il beneficio nonostante giovane età, confessione o mancanza di precedenti.
  • Le censure in cassazione sono soggette a limiti formali e materiali: questioni non specificamente dedotte o che incidono marginalmente sul decisum possono essere dichiarate inammissibili.

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