Cassazione Penale, Sentenza n. 4879/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizi di motivazione. Il ricorrente contestava: 1) errato calcolo degli aumenti per i reati tentati (capo C e D), sostenendo che non era stata applicata la riduzione per il tentativo; 2) errata determinazione della "violazione più grave" e della commisurazione della pena sulla base del giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee; 3) esclusione della sospensione condizionale della pena nonostante la giovane età, la confessione e la contenuta gravità dei fatti; 4) mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. per specifici capi (valore dei beni asportati ritenuto lieve), e critica alla quantificazione del danno per l'Istituto tecnico; 5) richiesta di applicazione in misura piena delle circostanze dell'art. 62-bis (giovane età e incensuratezza).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: 1) per i tentativi (capi C e D) la pena è stata effettivamente determinata nella metà rispetto al furto consumato, dimostrando l'applicazione della riduzione per il tentativo; 2) la valutazione della Corte d'appello sulla violazione più grave non incide sul decisum e le relative deduzioni sono inammissibili; 3) la qualificazione del danno come non "lievissimo" è corretta alla luce del valore delle apparecchiature e della documentazione (anche per il capo E la denuncia indicava danni materiali aggiuntivi); 4) le circostanze attenuanti generiche sono state applicate con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti e, quanto al furto in abitazione (capo F), l'ultimo comma dell'art. 624-bis impedisce la prevalenza invocata dal ricorrente; 5) la pluralità dei reati ostacola la concessione della sospensione condizionale della pena per carenza del presupposto prognostico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma processuale richiamata per segnalare che le parti non hanno richiesto la discussione orale; qui la disposizione è stata applicata esclusivamente in ordine alla facoltà di discussione.
disposizioni attuative c.p.p., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita le censure ammissibili in cassazione ai termini e ambiti stabiliti; la Corte ha richiamato tale limite nel definire l'oggetto del gravame.
codice penale, art. 62, n. 4
Il ricorrente invocava questa circostanza attenuante per il valore contenuto dei beni asportati; la Corte ha ritenuto che il danno non fosse "lievissimo" e quindi non sussistesse la fattispecie attenuante così come prospettata.
codice penale, art. 62-bis, ultimo comma
art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen.
Richiamato in relazione alla giovane età e all'assenza di precedenti dell'imputato; il ricorrente sosteneva l'applicazione massima delle attenuanti ma la Corte ha valutato che la pluralità dei fatti ostava a riconoscere i benefici prognostici richiesti.
codice penale, art. 624-bis, ultimo comma
ultimo comma dell'art. 624-bis cod. pen.
Nel processo la norma è stata richiamata per escludere che le attenuanti invocate dal ricorrente potessero prevalere nel reato di furto in abitazione (capo F), impedendo la soluzione auspicata dall'appello.
codice penale, art. 81
Applicato in tema di reato continuato e reati "satellite": la comparazione delle circostanze si effettua con riguardo alle circostanze del fatto considerato come violazione più grave; le circostanze dei reati satelliti rilevano solo ai fini dell'aumento ex art. 81.
Massime di principio
- La riduzione per il tentativo deve risultare chiaramente dalla commisurazione della pena: se la pena per il tentativo è pari alla metà di quella del consumato, si può ritenere applicata la diminuzione anche se la motivazione non lo dichiara testualmente.
- La qualificazione della "violazione più grave" e il confronto fra circostanze tra reati principali e reati satelliti seguono regole rigorose: le attenuanti/aggravanti rilevanti per il fatto più grave sono quelle che guidano il giudizio di comparazione; le circostanze relative ai reati satellite incidono principalmente sull'aumento ex art. 81 c.p.
- La qualificazione del danno come "lievissimo" o "lieve" è valutazione di merito basata su elementi concreti (valore economico degli oggetti, documentazione dei danni): contestazioni generiche sul valore sono difficilmente accolte se la sentenza di primo grado contiene elementi di fatto che giustificano la valutazione.
- La concessione della sospensione condizionale della pena richiede anche un adeguato profilo prognostico: la pluralità e la continuità dei fatti possono precludere il beneficio nonostante giovane età, confessione o mancanza di precedenti.
- Le censure in cassazione sono soggette a limiti formali e materiali: questioni non specificamente dedotte o che incidono marginalmente sul decisum possono essere dichiarate inammissibili.
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