Cassazione Civile, Ordinanza n. 30609/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso depositata prima dell'udienza e accettata dalla controricorrente; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza aggravio di spese e senza raddoppio del contributo unificato, avuto riguardo all'esito.
Esito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Milano in una controversia tra componenti della stessa famiglia, verosimilmente in materia successoria, ma dal solo testo disponibile non emergono i fatti sostanziali della lite né i motivi specifici del ricorso. Prima dell'udienza, tuttavia, i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, che è stata accettata dalla controricorrente anche quanto alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione, presupposta nella declaratoria di estinzione del giudizio
art. 391 c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia accettata
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell'udienza e accettata dalla parte controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte può escludere la condanna alle spese quando vi sia accordo tra le parti sulla loro compensazione.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce ogni decisione sul merito delle questioni impugnate.
Come è indicizzato
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