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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13531/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un'avvocata contro il rigetto della domanda di liquidazione dei compensi per l'attività svolta come difensore d'ufficio di un imputato in un procedimento penale avanti la Corte di cassazione, avente ad oggetto una domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo non provata l'effettiva prestazione professionale. In cassazione la ricorrente deduceva, con un primo motivo, la violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002 e del D.M. 525/1994, nonché l'omesso esame della documentazione prodotta, sostenendo che da essa risultassero accesso agli uffici, studio degli atti e richiesta di copia della sentenza di cassazione; aggiungeva che la mancata partecipazione all'udienza camerale non era rilevante. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002 e del D.M. 55/2014 per l'omessa liquidazione anche delle attività di recupero del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché le doglianze erano fondate su atti e documenti di merito non adeguatamente riprodotti, indicati o localizzati nel ricorso, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva neppure specificato in ricorso le prestazioni asseritamente svolte, sicché la prova del loro effettivo svolgimento non poteva essere introdotta in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non sono state liquidate spese poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità documentale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è invocato per omesso esame della documentazione, ma la censura non è scrutinabile perché i documenti non sono stati adeguatamente riprodotti e localizzati.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, con riproduzione del loro contenuto essenziale.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    è richiamato quale norma sulla liquidazione dei compensi al difensore; la Corte non entra nel merito applicativo perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 116 d.P.R. 115/2002

    è richiamato quale norma sulla liquidazione/prova delle attività difensive; la Corte non ne esamina il contenuto per la definizione in rito.

  • D.M. 525/1994

    è menzionato dalla ricorrente come disciplina tariffaria invocata, senza una specifica interpretazione nel merito.

  • D.M. 55/2014

    è richiamato con riferimento alla liquidazione dei compensi, ma la censura relativa è assorbita.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    è richiamato come parametro del contributo unificato supplementare dovuto, se previsto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la censura si fonda su documenti o atti del giudizio di merito, il ricorrente deve riprodurne il contenuto rilevante, indicarne la precisa collocazione nei fascicoli e specificare quando e come siano stati prodotti; altrimenti la doglianza è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La prova delle prestazioni professionali poste a base della domanda di liquidazione del compenso deve risultare compiutamente allegata e dimostrata nei gradi di merito; non può essere supplita o introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
  • Se il primo motivo di ricorso è inammissibile e il secondo riguarda un profilo dipendente o ulteriore della stessa pretesa, quest'ultimo resta assorbito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e di mancata attività difensiva della parte intimata, non si provvede sulle spese, fermo l'onere del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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