Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36842/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ne ha verificato la regolarità e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non vi è stata statuizione sulle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la fattispecie non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (intimati)

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Bari. Prima della decisione, però, il ricorrente ha depositato telematicamente una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Gli intimati non hanno svolto difese. La Corte ha verificato la regolarità della rinuncia e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese. Nel passaggio motivazionale, la Corte ha anche chiarito che non si applica l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Norma richiamata per la rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma richiamata quale base per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso; la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente formulata, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può dichiarare l'estinzione senza statuire sulle spese, ove non vi sia attività difensiva della controparte.
  • L'ulteriore importo del contributo unificato previsto per il soccombente è norma eccezionale e sanzionatoria, pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche alla rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.