Sentenza n. 11086/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Della determinazione con cui si aggiudica l’affidamento in concessione per 3 anni ( rinnovabile per altri 2) del servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde da installarsi presso la sede di Liceo Scientifico Newton con sede in Roma Via Manzoni 47 , pubblicata il 19 febbraio 2026, senza la documentazione tecnica della vincitrice (doc 2 ) e, per quanto occorre possa, delle relative proposte di aggiudicazione (doc 3 e 4); - Del verbale della seduta di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, nella parte in cui è stato deciso di assegnare alle due controinteressate il punteggio di 15 per la voce tecnica n. 5 (doc A); - del disciplinare gara per contrasto con il relativo capitolato e bando di gara, là dove non si ritenesse ammissibile l’interpretazione del criterio di valutazione 5 proposto nel ricorso e si ritenesse quindi legittimo il punteggio di 15 attribuito ad entrambe le controinteressate (DOC 5 e 6) - del diniego espresso in data 17 3 2026 all’istanza di riesame; - dei provvedimenti di approvazione della graduatorie finale che vedono Royal coffee vincitore, e successivamente Vending Group 2000 , nella parte in cui si attribuisce ad entrambe il punteggio massimo di 15 anziché di 7, se non di 1, per il criterio valutativo 5; - per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati tra le parti nelle more del giudizio, con espressa domanda di subentro del ricorrente; - per la condanna Al risarcimento del danno patito da Progresso vending per effetto delle illegittime aggiudicazioni; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 10.4.2026 dalla controinteressata: il provvedimento della SUA del 18/2/2026 con il quale la Stazione Unica Appaltante ha disposto illegittimamente l’attribuzione del punteggio di cui ai criteri nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 11 del Bando in favore della ricorrente principale Progresso Vending s.r.l., chiedendone in subordine l’annullamento; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 14.4.2026 e il 21.4.2026: l’12.2 Bando di gara su cui la controinteressata ha fondato il proprio ricorso incidentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione triennale, rinnovabile per ulteriori due anni, del servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde presso un liceo statale di Roma, nonché gli atti di gara relativi all'attribuzione del punteggio per il criterio energetico
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'attribuzione alle controinteressate del punteggio massimo previsto dal criterio 5 dell'offerta tecnica, relativo alla classe di consumo energetico dei dodici distributori offerti. Secondo la ricorrente, la lex specialis sarebbe stata contraddittoria e linguisticamente imprecisa, perché il criterio avrebbe dovuto riferirsi soltanto ai distributori freddi, per i quali esisteva una specifica certificazione secondo il Regolamento UE 2017/1369 e lo standard EN/UNI 50597, mentre non sarebbe stato possibile applicarlo ai distributori di bevande calde. Sono stati dedotti violazione degli artt. 1, 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, contraddittorietà, travisamento dei fatti, illogicità e difetto di istruttoria. La ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati, il subentro e il risarcimento del danno. Royal Coffee ha proposto ricorso incidentale contestando il punteggio attribuito alla ricorrente, in particolare per la mancata sottoscrizione della documentazione dell'offerta tecnica ai sensi dell'art. 12.2 del bando. La ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro l'art. 12.2 del bando, nell'interpretazione prospettata con il ricorso incidentale.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito il ricorso principale, ritenendo non necessario esaminare le eccezioni preliminari. Ha interpretato coordinatamente il capitolato e il disciplinare, escludendo ogni contraddizione: il criterio 5 riguardava tutti i dodici distributori, sia caldi sia freddi, e attribuiva quindici punti quando tutti appartenevano alle classi A o B, sette punti in presenza anche della classe C e un punto in presenza anche delle classi D o E. La diversa disciplina tecnica dei due tipi di distributori non impediva il confronto, poiché per i distributori freddi trovava applicazione lo standard UNI EN 50597, mentre per quelli caldi operava il Protocollo industriale EVA-EMP 3.1b; entrambi utilizzavano una scala energetica da A a G. Le schede tecniche prodotte in gara documentavano la classe energetica dei singoli modelli e la ricorrente non aveva contestato specificamente la tabella comparativa depositata dalla controinteressata. L'attribuzione del punteggio è stata quindi ritenuta conforme alla lex specialis, sorretta da istruttoria adeguata e non irragionevole. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per effetto del rigetto del ricorso principale. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili e comunque improcedibili, poiché proposti soltanto per prevenire l'applicazione di un'interpretazione della clausola prospettata dalla controinteressata, mai concretamente adottata dall'amministrazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controinteressata e della Città Metropolitana, liquidate in 3.000 euro oltre accessori per ciascuna; spese compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
artt. 1, 3, 4 e 5 d.lgs. 36/2023
Le disposizioni sono richiamate dalla ricorrente a sostegno delle censure di violazione dei principi del nuovo codice dei contratti pubblici; il TAR non ravvisa, in concreto, una loro violazione.
art. 11 del disciplinare di gara
tutti i 12 distributori appartenenti alle Classi A / B: 15 punti; presenti tra i 12 distributori offerti anche la Classe C: 7 punti; presenti tra i 12 distributori offerti anche le Classi D / E: 1 punto
La clausola è interpretata nel senso che il criterio energetico riguarda tutti i dodici distributori offerti, sia caldi sia freddi.
art. 12.2 del disciplinare di gara
le schede tecniche dei distributori di bevande calde e fredde proposti, le quali rechino in maniera univoca la classe energetica degli stessi
La disposizione conferma che la documentazione tecnica e il criterio energetico si applicano a entrambe le categorie di distributori.
art. 8 del capitolato
per i distributori di bevande calde e fredde, l'efficienza energetica deve essere valutata secondo il Protocollo industriale EVA-EMP 3.1b
La clausola individua, per i distributori caldi e freddi, il criterio tecnico di valutazione dei consumi, consentendo il coordinamento con la disciplina del disciplinare.
Regolamento delegato UE 2019/2018
È richiamato quale disciplina europea applicabile ai distributori refrigerati o freddi, in integrazione del Regolamento UE 2017/1369.
Regolamento UE 2017/1369
È richiamato quale fonte del sistema europeo di etichettatura energetica applicabile ai distributori freddi.
standard EN/UNI 50597
È indicato come standard di valutazione energetica dei distributori freddi, con scala di etichettatura da A a G.
Protocollo industriale EVA-EMP 3.1b
È indicato come standard di valutazione energetica dei distributori caldi, in attesa di regolamenti delegati comunitari o standard analoghi.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Sono richiamati in relazione alla decisione della controversia con rito appalti e alla forma della pronuncia.
Massime di principio
- Nell'interpretazione della lex specialis occorre coordinare capitolato, disciplinare e bando, privilegiando una lettura complessiva che renda coerenti le clausole e consenta di attribuire loro un significato operativo, anziché isolare singole espressioni ritenute linguisticamente imprecise.
- Un criterio di valutazione dell'offerta tecnica riferito a tutti i beni o componenti offerti deve essere applicato all'intero insieme indicato dalla lex specialis, quando il disciplinare e la documentazione tecnica richiedono la produzione delle schede relative a ciascun bene, anche se per categorie diverse sono previsti standard tecnici distinti.
- La previsione di standard tecnici differenti per categorie diverse di prodotti non rende irragionevole il criterio di gara quando gli standard consentono valutazioni omogenee rispetto al parametro considerato e utilizzano una scala comparabile.
- L'attribuzione dei punteggi tecnici rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e non è sindacabile in giudizio in assenza di manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento o carenza istruttoria; la produzione di schede tecniche idonee a documentare il parametro richiesto è sufficiente quando non venga specificamente contestata.
- I motivi aggiunti proposti contro una clausola della lex specialis sono inammissibili o improcedibili quando mirano esclusivamente a prevenire l'applicazione di un'interpretazione della clausola prospettata da una controinteressata, ma non concretamente fatta propria dall'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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