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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 21158 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento ICI 2001 relativo ad alcuni terreni. Hanno sostenuto, in particolare, che la requisizione dei terreni da parte del Comune dopo il terremoto del 1980 avesse fatto venir meno il presupposto impositivo; che una particella non fosse edificabile perché destinata a verde pubblico attrezzato o fascia di rispetto ferroviario; che il valore venale attribuito dal Comune fosse privo di adeguata motivazione e non conforme ai criteri legali; e che gli acconti già versati non fossero stati correttamente detratti, con conseguente errata applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che la requisizione temporanea non fa venir meno il possesso del proprietario e quindi, di per sé, non esclude l'ICI. L'esenzione può operare soltanto in caso di definitivo spossessamento, quale l'ablazione della proprietà o l'irreversibile trasformazione del bene da parte della pubblica amministrazione; circostanza non verificatasi, poiché il terreno era stato riconsegnato alla proprietaria. È stato rigettato anche il secondo motivo: la particella è stata considerata edificabile in base al PRG e la questione relativa alla sua eventuale destinazione a verde pubblico o fascia di rispetto riguardava la ricostruzione dei fatti, non una violazione di legge adeguatamente dedotta. È stato invece accolto il terzo motivo, perché la CTR non aveva motivato sui criteri utilizzati dal Comune per determinare il valore venale dell'area, né aveva confrontato tale stima con gli elementi forniti dalla contribuente, inclusa la requisizione e la CTU. Il quarto motivo, relativo agli acconti e alle sanzioni, è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della CTR di Potenza, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 1

    "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli"

    L'ICI grava sul soggetto che possiede il bene. La requisizione temporanea attribuisce alla pubblica amministrazione la detenzione materiale, ma normalmente non trasferisce il possesso né la proprietà; pertanto il proprietario resta soggetto passivo, salvo definitivo spossessamento.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, lett. b

    Un'area è edificabile ai fini ICI quando è utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale, anche se mancano piani attuativi.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5

    "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione"

    Il valore imponibile delle aree edificabili deve essere determinato considerando ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso, costi di adattamento e prezzi di mercato di aree analoghe. L'amministrazione e il giudice devono motivare concretamente la stima.

  • D.Lgs. n. 504/1992, artt. 11 e 14

    Disciplinano gli obblighi dichiarativi, la liquidazione e le sanzioni ICI. Nel caso concreto la relativa censura è rimasta assorbita dall'accoglimento della contestazione sulla stima.

  • D.L. n. 203/2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito in L. n. 248/2005

    Ha chiarito che l'edificabilità ai fini ICI può sussistere già in base al PRG, senza necessità di strumenti urbanistici attuativi.

  • L. n. 219/1981, di conversione del D.L. n. 75/1981

    Costituisce la base normativa della requisizione dei terreni effettuata dal Comune dopo il terremoto, ma la requisizione temporanea non è stata ritenuta sufficiente a trasferire il possesso o a estinguere l'obbligo ICI.

  • Cass. n. 25672/2008

    Un'area destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, con vincolo che impedisca ai privati qualsiasi edificazione, non è edificabile ai fini ICI.

  • Cass. SS.UU. n. 25506/2006

    L'edificabilità rilevante ai fini ICI deriva dalla previsione dello strumento urbanistico generale e non richiede necessariamente l'approvazione di strumenti attuativi.

Massime di principio

  • La requisizione o occupazione temporanea da parte della pubblica amministrazione non elimina automaticamente l'ICI: finché il proprietario conserva giuridicamente il possesso e il bene non è definitivamente ablato o irreversibilmente trasformato, l'imposta resta dovuta.
  • Il definitivo spossessamento può rilevare ai fini dell'esenzione quando la proprietà viene trasferita oppure quando l'opera pubblica realizza una trasformazione irreversibile che impedisce al proprietario di ripristinare il rapporto materiale con il bene.
  • Per stabilire se un terreno è edificabile ai fini ICI occorre verificare il PRG e la concreta destinazione urbanistica della particella. La presenza di un vincolo che vieti ogni edificazione, come il verde pubblico attrezzato o una fascia di rispetto, può escludere l'edificabilità.
  • L'assenza di piani attuativi non esclude, di regola, la qualificazione edificatoria se il PRG consente l'edificazione, anche se può incidere sul valore economico del terreno.
  • La qualificazione edificatoria e la determinazione del valore imponibile sono questioni distinte: anche un'area edificabile può avere un valore venale ridotto per vincoli, requisizioni, limitazioni d'uso o difficoltà concrete di edificazione.
  • Un avviso di accertamento e la sentenza che lo conferma devono spiegare i criteri utilizzati per determinare il valore venale, confrontandoli con gli elementi contrari offerti dal contribuente. Una motivazione meramente assertiva può comportare la cassazione della decisione.
  • Le contestazioni sulla lettura dei documenti o sull'identificazione della particella devono essere formulate con il corretto rimedio processuale: una mera violazione di legge non consente normalmente di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

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