Cassazione Penale, Sentenza n. 26819/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la confisca del denaro sequestrato (8.415,00 euro), contestando la qualificazione del denaro come provento dell'attività di spaccio e denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, ritenendo che il ricorso non si confronti con la motivazione del Tribunale. Il giudice di merito aveva motivato la confisca collegando gli 8.415,00 euro alle accertate condotte di cessione di cocaina, considerata la situazione del prevenuto (in Italia da soli due mesi, privo di lavoro e di legami) e l'assenza di giustificazione dell'origine lecita della somma. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La pena era stata applicata con accordo tra PM e difesa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la sentenza di merito nasce quindi da un procedimento con applicazione della pena su richiesta.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce la illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cocaina); il Tribunale ha ritenuto provata la cessione e il collegamento del profitto (denaro) al reato.
art. 240 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura relativa all'erronea qualificazione del denaro come provento; la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a dimostrare la violazione invocata.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Citata in relazione al principio secondo cui, non rilevando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può seguire la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria per il ricorrente.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso generico e privo di specifico confronto con la motivazione impugnata è spesso dichiarato inammissibile dalla Cassazione.
- La confisca degli importi in contanti può essere legittima se il giudice di merito individua un nesso logico tra la somma rinvenuta e il profitto derivante dall'attività illecita; elementi come consistenza della somma, assenza di lavoro e breve soggiorno nel territorio sono indici utilizzabili.
- Per contestare con efficacia una confisca occorre proporre argomentazioni concrete che mettano in discussione gli elementi probatori su cui il giudice ha fondato il nesso di provenienza illecita.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie; provare l'assenza di colpa è quindi essenziale per evitare tali conseguenze.
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