Ordinanza n. 344/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Lecce il 23/02/2025, comunicato il 24/02/2025, recante rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente contro l'atto di ammonimento della Questura di Lecce prot. -OMISSIS---OMISSIS- Div. Ant., emesso nei suoi confronti il 05/09/2025, comunicato mediante verbale di ammonimento redatto dai Carabinieri di Muro Leccese (Le) il 07/09/2025, con tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro un ammonimento del Questore
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il decreto del Prefetto di Lecce che aveva rigettato il ricorso gerarchico contro l’ammonimento adottato dal Questore nei suoi confronti. In sede cautelare ha dedotto l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avesse fondato la misura essenzialmente sulle dichiarazioni della denunciante senza confrontarle adeguatamente con gli elementi di segno contrario emersi nel procedimento. Sono stati richiamati, in particolare, il referto del pronto soccorso attestante l’assenza di segni e sintomi acuti a carico della controinteressata, un’annotazione della polizia giudiziaria, le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, nonché provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale di archiviazione o di non luogo a provvedere, ritenuti idonei a porre in dubbio la consistenza degli elementi indiziari e l’attendibilità della persona offesa. È stato inoltre dedotto il periculum in mora derivante dall’impatto dell’ammonimento sulla sfera personale del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica per la trattazione di merito. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nelle censure relative all’insufficienza della motivazione e degli accertamenti istruttori. Il giudice ha ricordato che l’ammonimento si fonda su una valutazione indiziaria e probabilistica, ma non può ridursi a una logica di mero sospetto basata soltanto sulle dichiarazioni del denunciante: l’Autorità deve indicare plurimi elementi concreti e attuali, convergenti e oggettivamente idonei a qualificare la condotta come minacciosa, vessatoria o petulante e a ingenerare una sensazione di timore. Nel caso concreto è stata ritenuta manifestamente contraddittoria la condotta amministrativa, poiché l’Amministrazione aveva richiamato gli atti della polizia giudiziaria senza spiegare perché gli elementi favorevoli al ricorrente dovessero recedere rispetto alla versione contenuta nella querela. Il sindacato è stato esercitato nei limiti propri della materia, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa, ma rilevando una manifesta carenza istruttoria e motivazionale. Il periculum in mora è stato riconosciuto in ragione dell’incidenza della misura sulla sfera personale del destinatario. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base dei presupposti cautelari il TAR ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, disponendo il riesame amministrativo.
art. 612-bis c.p.
Reato richiamato nel provvedimento di archiviazione penale considerato dal TAR quale elemento idoneo a porre in dubbio la consistenza degli indizi posti a fondamento dell’ammonimento.
art. 582 c.p.
Reato richiamato nel provvedimento di archiviazione penale; l’archiviazione per insussistenza di elementi oggettivi è stata valorizzata nel giudizio cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa per l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore può fondarsi su una logica dimostrativa indiziaria e probabilistica, ma non può essere sorretto da un mero sospetto basato esclusivamente sulle dichiarazioni del denunciante.
- Per adottare legittimamente un ammonimento, l’Autorità di polizia deve svolgere un’istruttoria effettiva e indicare nella motivazione plurimi elementi concreti e attuali, convergenti e oggettivamente idonei a qualificare la condotta come minacciosa, vessatoria o petulante e a ingenerare una sensazione di timore.
- Quando nel procedimento emergono elementi favorevoli al destinatario dell’ammonimento, l’Amministrazione deve confrontarsi con essi e spiegare le ragioni della loro eventuale prevalenza recessiva rispetto agli elementi accusatori; il mero richiamo agli atti della polizia giudiziaria non è sufficiente.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull’ammonimento resta circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza o alla sproporzione, senza sostituzione del giudice all’Autorità nella valutazione di merito; tale limite non impedisce di rilevare una manifesta carenza istruttoria o motivazionale.
- In sede cautelare, l’incidenza dell’ammonimento sulla sfera personale del destinatario può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione dell’atto ai fini del riesame amministrativo.
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