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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Determinazione dell'imposta - Cessione di azienda agricola comprendente terreni e fabbricati per agriturismo - Applicabilità di un'unica aliquota del 15% - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta l'applicabilità dell'aliquota unica del 15% all'intero compendio aziendale, inclusi i fabbricati destinati all'agriturismo. In base all'art. 23, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, le pertinenze seguono il regime fiscale del bene principale; pertanto, la natura agricola dell'azienda determina l'applicazione dell'aliquota del 15% a tutti i beni e diritti trasferiti che vi accedono.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione dell'imposta di registro applicabile alla cessione di un'azienda agricola comprendente terreni e fabbricati destinati ad attività agrituristica, venatoria e di allevamento di animali per fini alimentari. Si discuteva, in particolare, se ai fabbricati adibiti ad agriturismo dovesse applicarsi un'aliquota distinta oppure l'aliquota unica del 15% prevista per il trasferimento dell'azienda agricola. La decisione ha ritenuto prevalente la natura agricola dell'azienda e ha considerato i fabbricati come beni pertinenziali rispetto al bene principale.

Norme richiamate

  • Art. 23, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Le pertinenze sono soggette alla disciplina applicabile al bene principale.

    La norma comporta che i beni pertinenziali seguano il trattamento fiscale del bene principale. Nel caso esaminato, i fabbricati destinati all'agriturismo sono stati considerati accessori dell'azienda agricola e, di conseguenza, assoggettati alla medesima aliquota del 15% applicabile all'azienda.

Massime di principio

  • Quando viene trasferita un'azienda agricola nel suo complesso, l'aliquota dell'imposta di registro può applicarsi unitariamente anche ai beni che ne costituiscono pertinenza, purché sia dimostrato il loro collegamento funzionale con l'attività aziendale.
  • La destinazione agrituristica di alcuni fabbricati non determina necessariamente l'applicazione di un'aliquota autonoma se tali immobili sono integrati nell'organizzazione dell'azienda agricola e ne seguono la sorte giuridica.
  • Per applicare l'aliquota unica è essenziale che il bene principale sia qualificabile come azienda agricola e che i beni accessori siano effettivamente pertinenziali, non semplicemente trasferiti insieme all'azienda.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla natura sostanziale e dalla funzione economica del complesso trasferito, oltre che dalla mera descrizione catastale o formale dei singoli beni.

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