Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14934 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il pagamento del PREU, degli interessi e delle sanzioni relativi a due apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, TULPS, modificati in modo da trasmettere dati di gioco inferiori a quelli effettivamente realizzati. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il concessionario fosse responsabile soltanto quando non fosse possibile identificare gli autori dell'illecito. L'Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il concessionario risponde comunque in solido quando l'autore dell'illecito è identificato, purché non sia già debitore principale. La Corte ha inoltre chiarito che il cosiddetto "maggior PREU" non è un'imposta autonoma, ma rappresenta la quota di PREU evasa.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo principale dell'Agenzia relativo all'interpretazione dell'art. 39-quater del D.L. n. 269/2003, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società concessionaria. È stato affermato che il concessionario è responsabile in via principale per il PREU evaso, oltre interessi e sanzioni, quando l'autore dell'illecito non è identificato; se invece l'autore è identificato, il concessionario ne risponde a titolo solidale. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39, comma 13, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326

    "agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6,... collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato nella misura del 13,5 per cento delle somme giocate"

    Il PREU colpisce la totalità delle somme giocate mediante gli apparecchi collegati in rete. La quota non dichiarata o non trasmessa correttamente costituisce imposta evasa.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39-quater, comma 2, nel testo introdotto dalla L. n. 296/2006

    "il maggiore prelievo erariale unico [...] gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete"

    Nella formulazione applicabile ai fatti, il concessionario risponde in via principale quando l'autore dell'illecito non è identificabile. Inoltre, il concessionario è responsabile in solido, anche se l'autore è identificato, purché non sia già debitore principale.

  • D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, comma 8-quaterdecies, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102

    La modifica del 2009 ha subordinato espressamente la responsabilità solidale di installatore, possessore o detentore degli apparecchi, esercente dei locali e concessionario alla mancata identificazione dell'autore dell'illecito. La Corte ha ritenuto tale modifica non retroattiva e non applicabile ai fatti anteriori.

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6 e comma 9, TULPS

    Disciplina gli apparecchi da intrattenimento leciti e le sanzioni per chi installa, distribuisce o consente l'uso di apparecchi non conformi alle prescrizioni di legge.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14-bis, comma 4

    Prevede il collegamento alla rete telematica e la trasmissione dei dati di funzionamento degli apparecchi, costituendo il riferimento per il calcolo del PREU dichiarato.

  • Cass., sezioni unite, 7 aprile 2014, n. 8053

    In cassazione è censurabile la motivazione solo quando presenti anomalie gravi e costituzionalmente rilevanti, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non è sufficiente un semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Massime di principio

  • Nella materia del PREU, il concessionario della rete può essere chiamato a rispondere anche quando l'autore materiale dell'illecito sia stato identificato: per i fatti soggetti alla disciplina anteriore alla novella del 2009, la sua responsabilità può operare a titolo solidale.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata in base alla legge vigente al momento dei fatti. Una modifica successiva non può essere applicata retroattivamente se incide sui soggetti responsabili o sulle condizioni della responsabilità.
  • Il cosiddetto "maggior PREU" non costituisce un tributo diverso, ma corrisponde alla parte di PREU non versata a causa della trasmissione di dati di gioco non veritieri o incompleti; su tale importo possono incidere anche interessi e sanzioni.
  • Il concessionario non è un soggetto estraneo all'obbligazione tributaria: il suo ruolo di referente dell'amministrazione e di soggetto con controllo giuridico sugli apparecchi giustifica obblighi di vigilanza sull'identificazione dei gestori e sul corretto funzionamento delle apparecchiature.
  • La mera comunicazione ai gestori di non utilizzare apparecchi irregolari non dimostra necessariamente l'adempimento degli obblighi di vigilanza, se la misura adottata non è concretamente idonea a impedire l'uso illecito.
  • Il giudicato esterno su altre controversie aventi la stessa questione giuridica non è sufficiente: occorre che riguardi il medesimo rapporto giuridico e i medesimi fatti, non soltanto la stessa norma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.