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Sentenza

Sentenza n. 726/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti relativi a cartelle di pagamento, relate di notifica e avviso di accertamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinataria di atti impositivi)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo aver ricevuto un’intimazione di pagamento fondata anche su due cartelle di pagamento e su un avviso di accertamento, ha presentato alle amministrazioni istanza di accesso per ottenere le copie delle cartelle, dell’avviso di accertamento e delle relative relate di notifica. Formatosi il silenzio-rigetto, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Nel corso del giudizio l’Agenzia delle Entrate ha osteso le relate di notifica delle cartelle e la copia dell’avviso di accertamento, ma non le copie delle cartelle né la relata di notifica dell’avviso. La ricorrente ha inoltre contestato l’utilizzabilità del rapporto informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in formato Word, e ha dedotto che tale Agenzia non aveva riscontrato l’istanza. Le amministrazioni non hanno indicato ragioni legittime, previste dalla legge, per negare o ritardare l’accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il rapporto informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione perché depositato in formato Word, non compreso tra i formati consentiti dall’art. 12 dell’Allegato 2 al D.P.C.S. n. 262/2020 per il deposito degli atti del processo amministrativo telematico. Nel merito, ha accertato che l’ostensione era stata solo parziale: erano state esibite le relate di notifica delle cartelle e la copia dell’avviso di accertamento, ma non le cartelle né la relata di notifica dell’avviso. Poiché la ricorrente aveva dedotto un interesse difensivo concreto e circostanziato e le amministrazioni non avevano opposto motivi legittimi di diniego o differimento, il Collegio ha accolto il ricorso, accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato l’esibizione dei documenti ancora mancanti entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il diniego o il silenzio sull’istanza di accesso; il giudice ha utilizzato tale rito per accertare l’illegittimità del silenzio e ordinare l’esibizione dei documenti.

  • art. 12 dell’Allegato 2 al D.P.C.S. n. 262/2020

    “L’atto del processo in forma di documento informatico può essere depositato esclusivamente nei seguenti formati”

    L’elencazione dei formati ammessi per il deposito telematico non comprende il formato Word; il rapporto informativo depositato in tale formato non è stato quindi considerato dal Collegio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio sull’istanza di accesso, l’interesse difensivo è concreto e attuale quando il richiedente domandi specifici atti impositivi e la prova delle relative notifiche al fine di tutelarsi rispetto a una pretesa esecutiva o impositiva.
  • L’ostensione solo parziale dei documenti richiesti non determina la cessazione della materia del contendere per la parte rimasta inevasa; il giudice può accertare l’illegittimità del silenzio e ordinare l’esibizione degli atti mancanti.
  • In assenza di una ragione legittima di diniego o differimento prevista dalla legge, l’amministrazione deve consentire l’accesso agli specifici documenti richiesti quando sia dimostrato un interesse difensivo concreto e circostanziato.
  • Nel processo amministrativo telematico, un documento depositato in un formato informatico non incluso tra quelli tassativamente ammessi dalle specifiche tecniche non può essere utilizzato dal giudice ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoDecisione e riti specialiProcesso amministrativo telematico
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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