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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Milano, Sezione 2

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Milano n. 2583/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 22.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3587/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 01.07.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.03.2025.

Giustizia amministrativa202500866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2583/2024, passata in giudicato, recante la condanna al pagamento di 1.000 euro per carta docente relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2583/2024, notificata all'Amministrazione il 1° luglio 2024 e passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero al pagamento di complessivi 1.000 euro a titolo di carta docente. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il giudice ha accertato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le Amministrazioni dello Stato dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il TAR ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Ha invece escluso la somma richiesta per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la somma richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede per le Amministrazioni dello Stato un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    I conteggi degli interessi devono essere verificati secondo il titolo e le disposizioni di legge applicabili quanto a misura e decorrenza; i conteggi del creditore non sono di per sé vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva ai fini dell'onere relativo al contributo unificato indicato nella liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un'Amministrazione il pagamento di una somma di denaro, quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle Amministrazioni dello Stato.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato, ma il giudizio non ha natura costitutiva del diritto di credito: l'esatta quantificazione del capitale residuo e degli interessi discende dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
  • I conteggi prodotti dal creditore nel giudizio di ottemperanza non vincolano l'Amministrazione quanto alla misura e alla decorrenza degli interessi, che devono essere verificati alla luce del titolo giudiziale e delle disposizioni civilistiche applicabili.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando la somma richiesta per ogni ritardo risulti manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto alle caratteristiche dell'inadempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con il compito di determinare l'importo definitivamente dovuto e adottare gli atti contabili e amministrativi necessari all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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