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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-203/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 novembre 2019. — Deutsche Post AG e Klaus Leymann contro Land Nordrhein-Westfalen e UPS Deutschland Inc. & Co. OHG e a. contro Deutsche Post AG. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen e dal Landgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Trasporti su strada – Disposizioni sociali – Veicoli utilizzati per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale – Deroghe – Veicoli parzialmente utilizzati per una siffatta consegna – Direttiva 97/67/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – “Servizio universale” – Nozione. — Cause riunite C-203/18 e C-374/18

Giurisprudenza europea62018CJ0203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta due rinvii pregiudiziali tedeschi relativi all’applicazione delle deroghe ai tempi di guida e riposo per i veicoli postali. Stabilisce che l’eccezione prevista per i fornitori del servizio universale vale solo per trasporti esclusivamente destinati a spedizioni del servizio universale, con interpretazione restrittiva. Precisa inoltre che, se il diritto nazionale recepisce in modo diretto e incondizionato la norma UE anche per veicoli non coperti dal regolamento, essa va interpretata alla luce del diritto dell’Unione. Infine, esclude che spedizioni accompagnate da servizi aggiuntivi a valore aggiunto possano rientrare nel servizio universale.

Deroga ai tempi di guida e riposo per i veicoli postali: la Corte chiarisce che vale solo per i trasporti esclusivamente destinati al servizio universale e che servizi supplementari escludono la qualifica di servizio universale.

La questione giuridica

Se la deroga dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 561/2006 si applichi solo ai veicoli impiegati esclusivamente per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale o anche quando tali veicoli siano impiegati solo in via prevalente o parziale; se, in relazione ai veicoli ricompresi nella disciplina nazionale che estende la deroga anche ai mezzi sotto 3,5 tonnellate, l’interpretazione debba essere esclusivamente conforme al diritto dell’Unione; e se prestazioni supplementari connesse alla spedizione escludano la nozione di spedizione rientrante nel servizio universale ai sensi della direttiva 97/67.

Principio di diritto

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato restrittivamente: la deroga per i veicoli dei fornitori del servizio universale si applica solo quando il veicolo o la combinazione di veicoli sia utilizzata esclusivamente, nel singolo trasporto, per la consegna di spedizioni rientranti nel servizio universale; se il mezzo trasporta anche altre spedizioni, la deroga non opera. Inoltre, quando il diritto nazionale rinvia in modo diretto e incondizionato a tale disposizione UE anche per veicoli fuori dall’ambito del regolamento, il giudice nazionale deve interpretarla secondo il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte. Infine, servizi supplementari che aggiungono valore alla spedizione, analoghi ai servizi espressi, impediscono di qualificarla come spedizione effettuata nell’ambito del servizio universale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 561/2006
  • Regolamento (UE) n. 165/2014
  • Direttiva 97/67/CE
  • Direttiva 2008/6/CE
  • Regolamento (CEE) n. 3820/85
  • Regolamento (CEE) n. 3821/85
  • Regolamento (CE) n. 2135/98

Deroga ai tempi di guida e riposo per i veicoli postali e nozione di servizio universale

La Corte, riunite le cause C-203/18 e C-374/18, interpreta l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di trasporti su strada e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE sui servizi postali. Le questioni sorgono in controversie che coinvolgono Deutsche Post e altri operatori postali/concorrenti in Germania, in merito all’applicazione delle norme sui tempi di guida, le interruzioni e i riposi ai veicoli utilizzati per la distribuzione di pacchi.

Contesto normativo

Il regolamento n. 561/2006 disciplina i tempi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo dei conducenti che effettuano trasporto di merci e persone su strada, con finalità di armonizzazione della concorrenza, miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza stradale. L’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), consente agli Stati membri di introdurre deroghe per veicoli o combinazioni di veicoli fino a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori del servizio universale per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, entro un raggio di 100 km e se la guida non costituisce l’attività principale.

La direttiva 97/67/CE definisce il fornitore del servizio universale e stabilisce che il servizio universale comprende almeno la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg, elevabili fino a 20 kg. Il considerando 18 distingue il servizio postale universale dalla posta espressa in base al valore aggiunto percepito dal cliente.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C-203/18, Deutsche Post, designata fornitore del servizio universale in Germania, trasporta pacchi fino a 20 kg con veicoli di massa fino a 7,5 tonnellate, ma anche pacchi oltre tale soglia, che non rientrano nel servizio universale e che rappresenterebbero meno del 5% del carico complessivo. Le autorità tedesche ritengono inapplicabile la deroga nazionale, perché i veicoli non sarebbero utilizzati esclusivamente per spedizioni del servizio universale.

Nella causa C-374/18, altri operatori postali contestano la mancata applicazione degli obblighi sui tempi di guida a Deutsche Post e chiedono anche tutela in chiave di concorrenza sleale. Il Landgericht Köln dubita sia della portata della deroga, sia della nozione di spedizione rientrante nel servizio universale quando siano offerti servizi aggiuntivi.

Questione sulla competenza e sull’interpretazione della norma nazionale estesa ai veicoli sotto 3,5 tonnellate

La Corte afferma che, anche se i veicoli di massa compresa tra 2,8 e 3,5 tonnellate non rientrano direttamente nell’ambito del regolamento n. 561/2006, essa è competente a interpretare la disposizione UE quando il diritto nazionale vi rinvia in modo diretto e incondizionato per disciplinare tali veicoli. L’articolo 18, paragrafo 1, punto 4, del FPersV tedesco riproduce letteralmente l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento e il legislatore tedesco ha inteso estendere lo stesso regime anche ai veicoli inferiori a 3,5 tonnellate.

Ne consegue che il giudice nazionale deve applicare l’interpretazione della Corte e non può fondarsi su criteri autonomi diversi dal diritto dell’Unione.

Portata della deroga per i fornitori del servizio universale

La Corte ricorda che le deroghe al regolamento n. 561/2006 devono essere interpretate restrittivamente. Dal tenore letterale dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), emerge che la deroga riguarda i veicoli utilizzati per la consegna di "spedizioni nell’ambito del servizio universale", quindi in funzione del tipo di spedizioni trasportate e non dello status generale dell’impresa.

Da ciò discende che:

  • la deroga non si applica se il veicolo è usato anche, in un determinato trasporto, per spedizioni estranee al servizio universale;
  • non è sufficiente che il mezzo sia impiegato prevalentemente o in una certa percentuale per il servizio universale;
  • occorre un uso esclusivo, durante l’operazione di trasporto considerata, per spedizioni rientranti nel servizio universale.

La Corte respinge l’argomento secondo cui la mancanza del termine "esclusivamente" nel testo della lettera d) consentirebbe una lettura ampia: la sua giurisprudenza precedente esclude le deroghe quando il veicolo è usato, anche solo parzialmente, per fini diversi da quelli previsti.

Ragioni teleologiche: condizioni di lavoro, sicurezza stradale e concorrenza

L’interpretazione restrittiva è confermata dalle finalità del regolamento n. 561/2006: tutela delle condizioni di lavoro dei conducenti, sicurezza stradale e armonizzazione concorrenziale. Un’applicazione estesa della deroga consentirebbe a un operatore come Deutsche Post di sottrarre un numero elevato di veicoli agli obblighi su guida e riposo, con possibili effetti negativi sia sui lavoratori sia sulla sicurezza stradale.

Inoltre, una lettura ampia creerebbe un vantaggio concorrenziale a favore di chi svolge anche il servizio universale rispetto agli operatori che offrono solo servizi postali ordinari, anche per quanto riguarda i costi dei tachigrafi.

Nozione di spedizione nell’ambito del servizio universale e servizi aggiuntivi

Quanto alla direttiva 97/67/CE, la Corte afferma che spedizioni accompagnate da prestazioni supplementari che conferiscono un valore aggiunto al cliente non possono essere considerate spedizioni rientranti nel servizio universale. I servizi indicati dal giudice del rinvio, come ritiro con o senza fascia oraria, controllo visivo dell’età, contrassegno, spedizione a carico del destinatario fino a 31,5 kg, inoltro a nuovo indirizzo, istruzioni in caso di mancata consegna, scelta del giorno e dell’orario, sono assimilabili a servizi espressi e dunque estranei al servizio universale.

La Corte richiama il criterio del valore aggiunto percepito dal cliente, che giustifica una remunerazione più elevata e distingue tali prestazioni dal servizio postale di base.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • la disposizione nazionale che riprende l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 561/2006 e la estende a veicoli tra 2,8 e 3,5 tonnellate deve essere interpretata esclusivamente alla luce del diritto dell’Unione, se il rinvio è diretto e incondizionato;
  • la deroga per i fornitori del servizio universale si applica solo ai veicoli utilizzati esclusivamente, nel singolo trasporto, per spedizioni del servizio universale;
  • servizi supplementari con valore aggiunto escludono la qualifica di spedizione effettuata nell’ambito del servizio universale ai sensi della direttiva 97/67/CE.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori postali e i loro consulenti, la pronuncia impone di verificare, viaggio per viaggio, se il mezzo sia adibito in modo esclusivo a spedizioni del servizio universale. La presenza, anche limitata, di spedizioni o servizi extra comporta la perdita della deroga ai tempi di guida e riposo, con possibili ricadute sanzionatorie e concorrenziali.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradaservizio postale universaletempi di guida e riposoconcorrenza slealediritto postale

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