Corte di giustizia, Sentenza C-198/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019. — CeDe Group AB contro KAN Sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 6 – Procedure di insolvenza – Legge applicabile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Mancato pagamento di un credito contrattuale prima dell’apertura di una procedura di insolvenza – Eccezione di compensazione fondata su un credito contrattuale sorto prima dell’apertura di una procedura d’insolvenza. — Causa C-198/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la domanda di pagamento promossa dal curatore di una società insolvente per un credito contrattuale anteriore all’apertura della procedura rientri nell’articolo 4 del regolamento insolvenza. Il criterio decisivo non è il fatto che l’azione sia stata proposta dal liquidatore, ma il suo fondamento giuridico: essa può essere proposta anche al di fuori della procedura e non deriva direttamente né in modo inscindibile dall’insolvenza. Per questo, la Corte non ha esaminato le ulteriori questioni sulla compensazione e sulla legge applicabile.
Applicabilità del regolamento insolvenza alla domanda di pagamento promossa dal curatore per un credito contrattuale sorto prima dell’apertura della procedura.
La questione giuridica
Se l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000 si applichi a un’azione proposta dal liquidatore di una società soggetta a procedura di insolvenza per ottenere il pagamento di merci fornite in base a un contratto concluso prima dell’apertura della procedura; e, in caso affermativo, quale sia il rapporto tra l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 6, paragrafo 1, in tema di compensazione, nonché l’eventuale rilevanza della cessione del credito e della successiva insolvenza del cessionario.
Principio di diritto
L’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 non si applica all’azione, proposta dal liquidatore di un soggetto insolvente, volta al pagamento di merci fornite in forza di un contratto concluso prima dell’apertura della procedura di insolvenza contro la controparte contrattuale stabilita in un altro Stato membro, perché una simile domanda non rientra nella nozione di "procedura di insolvenza e suoi effetti"; di conseguenza, non occorre esaminare le questioni sul rapporto con l’articolo 6 né sulla compensazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, lettere d), e) e g), regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 17, regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
Applicabilità dell’articolo 4 del regolamento insolvenza a una domanda di pagamento contrattuale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Högsta domstolen svedese in una controversia tra CeDe Group AB e KAN sp. z o.o., relativa al pagamento del corrispettivo per merci fornite in esecuzione di un contratto stipulato prima dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti della debitrice polacca. Il tema centrale è stabilire se tale azione del liquidatore rientri nella disciplina della legge applicabile alla procedura di insolvenza di cui al regolamento (CE) n. 1346/2000.
Fatti e procedimento principale
La CeDe Group e la PPUB Janson sp.j. avevano concluso un contratto di fornitura con clausola di scelta della legge svedese per le questioni interpretative. Successivamente, in Polonia fu aperta la procedura di insolvenza nei confronti della PPUB Janson. Il liquidatore avviò in Svezia un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento per un credito relativo a merci fornite alla CeDe Group.
La CeDe Group oppose in compensazione un proprio credito, sostenendo che la legge applicabile fosse quella svedese in virtù della clausola contrattuale e, in subordine, dell’articolo 17 del regolamento Roma I. I giudici svedesi di primo e secondo grado ritennero invece applicabile la legge polacca quale legge dello Stato di apertura della procedura. In cassazione, la Corte suprema svedese sottopose cinque questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza;
- l’articolo 4, che prevede l’applicazione della legge dello Stato di apertura e indica, tra gli aspetti disciplinati da tale legge, le condizioni di opponibilità della compensazione, gli effetti dell’insolvenza sui contratti in corso e i crediti da insinuare al passivo;
- l’articolo 6, paragrafo 1, sulla compensazione;
- il regolamento Roma I (regolamento (CE) n. 593/2008), in particolare gli articoli 3, paragrafo 1, e 17.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’articolo 4 del regolamento insolvenza si applichi all’azione di pagamento promossa dal liquidatore per un credito contrattuale sorto prima dell’apertura della procedura;
- se rilevi la cessione del credito in corso di causa e la successiva insolvenza del cessionario;
- se la compensazione opposta dal convenuto rientri nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d);
- quale sia il rapporto tra tale disposizione e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che, ai fini del regolamento n. 1346/2000, occorre distinguere le azioni che scaturiscono direttamente dalla procedura di insolvenza e sono ad essa strettamente connesse da quelle che hanno un fondamento nel diritto comune civile e commerciale.
Riprendendo la propria giurisprudenza, la Corte precisa che il criterio determinante non è il contesto processuale in cui l’azione è introdotta, bensì il suo fondamento giuridico. Se un’azione trae origine da norme derogatorie specifiche dell’insolvenza, essa rientra nel regolamento; se invece può essere esercitata anche al di fuori della procedura, non vi rientra solo perché proposta dal liquidatore.
Nel caso di specie, l’azione per il pagamento di merci fornite in base a un contratto concluso prima dell’apertura dell’insolvenza:
- può essere proposta anche dal creditore fuori dalla procedura;
- non dipende dall’apertura della procedura di insolvenza;
- non costituisce una conseguenza diretta e inscindibile della procedura stessa.
La Corte osserva inoltre che il richiamo dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere d) ed e), alla compensazione e ai contratti in corso non consente di includere automaticamente qualsiasi azione contrattuale promossa dal liquidatore nella nozione di procedura di insolvenza e suoi effetti.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 non si applica a un’azione del liquidatore di una società insolvente diretta al pagamento di merci fornite in forza di un contratto concluso prima dell’apertura della procedura nei confronti della controparte stabilita in un altro Stato membro.
Poiché la risposta alla prima questione è negativa, la Corte dichiara che non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quinta, relative alla cessione del credito, alla successiva insolvenza del cessionario e al rapporto tra articolo 4 e articolo 6 in tema di compensazione.
Principio affermato
Il fatto che un’azione di pagamento sia proposta dal liquidatore di un soggetto insolvente non basta a farla rientrare nella disciplina della procedura di insolvenza: occorre che l’azione derivi direttamente dalla procedura o ne costituisca un effetto immediato e inscindibile. Una domanda contrattuale di pagamento fondata su un rapporto sorto prima dell’insolvenza resta quindi fuori dall’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000.
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