Ordinanza n. 8960/2026 - Roma, Sezione 3
Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso ai documenti relativi alle prove del semestre filtro per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Esito
La controversia
Il ricorrente, dopo avere sostenuto gli esami di profitto del cosiddetto semestre filtro previsto per l'accesso e l'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, ha presentato il 22 gennaio 2026 un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi di Ferrara e del CINECA. Contestato il parziale diniego, ha chiesto l'ostensione dei questionari cartacei delle prove con le risposte corrette, dei verbali di correzione delle domande a completamento, delle linee guida ministeriali o di Ateneo sul modulo di correzione, dei verbali di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche, dei verbali relativi alla consegna e alla custodia dei plichi, nonché dei nominativi e degli indirizzi di eventuali controinteressati o cointeressati. Nel giudizio il ricorrente ha inoltre chiesto, in via principale, l'annullamento del diniego di ammissione al corso di laurea e l'ammissione alla facoltà e alla sede indicata come prima opzione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti preliminari sulle modalità di predisposizione delle domande e delle risposte, sugli eventuali sinonimi ammessi per le domande a completamento, sul caricamento dei dati nella piattaforma CINECA, sulle procedure di correzione e validazione degli elaborati, sul funzionamento del sistema informatico, sui criteri di valutazione delle commissioni e sui relativi verbali.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di accesso. Ha disposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., incombenti istruttori a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca, del CINECA e dell'Università degli Studi di Ferrara, ciascuno per quanto di competenza. I soggetti onerati dovranno depositare entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza chiarimenti documentati riguardanti: la predeterminazione delle risposte corrette; gli eventuali elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a completamento; le procedure di correzione; il funzionamento del sistema informatico; i criteri di valutazione delle commissioni; i verbali delle operazioni di correzione. La definizione della fase processuale relativa all'accesso è stata riservata all'esito dell'istruttoria e la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Non è stata disposta, allo stato, l'ostensione dei documenti richiesti né è stata decisa la domanda principale di annullamento del diniego di ammissione al corso di laurea.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale della trattazione della domanda di accesso nel giudizio amministrativo e consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari per definirla.
artt. 22 ss. l. 241/1990
istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. L. 241/1990
Sono richiamati quali base normativa dell'istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
È indicato quale fonte della disciplina relativa agli esami propedeutici all'accesso e all'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso, quando la decisione sull'ostensione richiede di ricostruire le modalità di formazione, correzione, validazione e gestione informatica degli atti richiesti, il giudice può disporre preliminari incombenti istruttori a carico delle amministrazioni e degli altri soggetti competenti, riservando la definizione della domanda all'esito degli adempimenti.
- Gli incombenti istruttori possono riguardare non solo l'esistenza materiale dei documenti richiesti, ma anche i presupposti organizzativi e tecnici necessari per individuare con precisione i documenti pertinenti, compresi i criteri di valutazione, le risposte corrette, gli eventuali sinonimi ammessi e i verbali delle operazioni svolte.
Come è indicizzato
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