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Ordinanza

Ordinanza n. 8960/2026 - Roma, Sezione 3

Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

Giustizia amministrativa202601781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale diniego di accesso ai documenti relativi alle prove del semestre filtro per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, dopo avere sostenuto gli esami di profitto del cosiddetto semestre filtro previsto per l'accesso e l'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, ha presentato il 22 gennaio 2026 un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi di Ferrara e del CINECA. Contestato il parziale diniego, ha chiesto l'ostensione dei questionari cartacei delle prove con le risposte corrette, dei verbali di correzione delle domande a completamento, delle linee guida ministeriali o di Ateneo sul modulo di correzione, dei verbali di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche, dei verbali relativi alla consegna e alla custodia dei plichi, nonché dei nominativi e degli indirizzi di eventuali controinteressati o cointeressati. Nel giudizio il ricorrente ha inoltre chiesto, in via principale, l'annullamento del diniego di ammissione al corso di laurea e l'ammissione alla facoltà e alla sede indicata come prima opzione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti preliminari sulle modalità di predisposizione delle domande e delle risposte, sugli eventuali sinonimi ammessi per le domande a completamento, sul caricamento dei dati nella piattaforma CINECA, sulle procedure di correzione e validazione degli elaborati, sul funzionamento del sistema informatico, sui criteri di valutazione delle commissioni e sui relativi verbali.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di accesso. Ha disposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., incombenti istruttori a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca, del CINECA e dell'Università degli Studi di Ferrara, ciascuno per quanto di competenza. I soggetti onerati dovranno depositare entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza chiarimenti documentati riguardanti: la predeterminazione delle risposte corrette; gli eventuali elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a completamento; le procedure di correzione; il funzionamento del sistema informatico; i criteri di valutazione delle commissioni; i verbali delle operazioni di correzione. La definizione della fase processuale relativa all'accesso è stata riservata all'esito dell'istruttoria e la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Non è stata disposta, allo stato, l'ostensione dei documenti richiesti né è stata decisa la domanda principale di annullamento del diniego di ammissione al corso di laurea.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale della trattazione della domanda di accesso nel giudizio amministrativo e consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari per definirla.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. L. 241/1990

    Sono richiamati quali base normativa dell'istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    È indicato quale fonte della disciplina relativa agli esami propedeutici all'accesso e all'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso, quando la decisione sull'ostensione richiede di ricostruire le modalità di formazione, correzione, validazione e gestione informatica degli atti richiesti, il giudice può disporre preliminari incombenti istruttori a carico delle amministrazioni e degli altri soggetti competenti, riservando la definizione della domanda all'esito degli adempimenti.
  • Gli incombenti istruttori possono riguardare non solo l'esistenza materiale dei documenti richiesti, ma anche i presupposti organizzativi e tecnici necessari per individuare con precisione i documenti pertinenti, compresi i criteri di valutazione, le risposte corrette, gli eventuali sinonimi ammessi e i verbali delle operazioni svolte.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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