Regolamento (UE) 2020/687
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2020/687 completa il quadro del regolamento (UE) 2016/429 dettando misure tecniche dettagliate per la gestione dei sospetti e dei focolai di malattie elencate, con particolare attenzione alle malattie di categoria A. Disciplina in modo organico gli obblighi degli operatori, le indagini ufficiali, le misure di restrizione, le zone di protezione e sorveglianza, le deroghe, il ripopolamento e le regole specifiche per animali terrestri, acquatici e selvatici. Il testo coordina inoltre le misure sanitarie con la disciplina sui sottoprodotti di origine animale e con altri atti UE settoriali.
Norme tecniche UE per la prevenzione, il contenimento, il controllo e il ripopolamento in caso di malattie animali elencate, con misure distinte per animali terrestri, animali acquatici e animali selvatici.
Ambito di applicazione
Si applica alle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, integrandone le regole di prevenzione e controllo. Riguarda animali terrestri detenuti e selvatici, animali di acquacoltura e animali acquatici selvatici, nonché stabilimenti, aziende alimentari e di mangimi, posti di controllo frontalieri, centri di depurazione, centri di spedizione, impianti di trattamento di sottoprodotti di origine animale, mezzi di trasporto e altri luoghi pertinenti. Include misure per malattie di categoria A e, in misura limitata e coordinata con il regolamento delegato (UE) 2020/689, per malattie di categoria B e C; si applica dal 21 aprile 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2020/687: norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2016/429, cd. normativa in materia di sanità animale, disciplinando in modo dettagliato le misure tecniche da applicare in caso di sospetto o conferma di malattie elencate, soprattutto di categoria A. Il testo nasce per sostituire e razionalizzare precedenti discipline settoriali frammentate, assicurando un quadro uniforme, più semplice e coordinato a livello unionale.
Finalità e contesto sistematico
La Commissione sottolinea che le misure previste dal regolamento delegato devono operare in tandem con quelle del regolamento (UE) 2016/429 e con il regolamento delegato (UE) 2020/689, soprattutto per quanto concerne sorveglianza, programmi di eradicazione e status di indenne da malattia. Il sistema è costruito per garantire reazione rapida, proporzionalità, armonizzazione tra Stati membri e tutela elevata della sanità e del benessere animale, con particolare attenzione al contenimento dei focolai di categoria A.
Ambito oggettivo e soggettivo
L’articolo 1 distingue tre blocchi applicativi: animali terrestri detenuti e selvatici, animali acquatici detenuti e selvatici, e disposizioni finali. Le misure riguardano non solo gli animali, ma anche prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, mangimi, aziende alimentari e di mangimi, impianti di trasformazione, posti di controllo frontalieri, mezzi di trasporto e ogni altro luogo connesso al rischio di diffusione della malattia.
Definizioni e strumenti tecnici
L’articolo 2 richiama le definizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e del regolamento (CE) n. 853/2004, aggiungendo nozioni operative essenziali, tra cui mezzo di trasporto, pulcino di un giorno, merce sicura, filiera di approvvigionamento e zona infetta. L’articolo 3 e l’allegato I fissano criteri molto puntuali per esami clinici, campionamenti, invio dei campioni, metodi diagnostici e requisiti di etichettatura e conservazione, imponendo il ricorso a laboratori ufficiali e a procedure conformi ai piani di emergenza.
Animali terrestri: sospetto di malattia di categoria A
In caso di sospetto, gli operatori devono isolare gli animali sospetti, bloccare i movimenti, proteggere letame, lettiere, materiali e sostanze potenzialmente contaminati, rafforzare la biosicurezza e cooperare con l’autorità competente. L’autorità competente deve avviare immediatamente l’indagine, effettuare esami clinici e campionamenti, sottoporre lo stabilimento a sorveglianza ufficiale e può istituire una zona temporanea soggetta a restrizioni se la situazione epidemiologica lo richiede. In questa fase può anche autorizzare, in via eccezionale, movimenti condizionati o abbattimenti preventivi.
Animali terrestri: conferma del focolaio e misure nello stabilimento colpito
Alla conferma ufficiale del focolaio, l’autorità competente dispone l’abbattimento in loco di tutti gli animali delle specie elencate, lo smaltimento dei corpi e dei sottoprodotti, la segregazione e il trattamento dei materiali contaminati e l’esecuzione di pulizia e disinfezione preliminari immediate. L’articolo 12 consente, in casi particolari, l’abbattimento in altro luogo o il rinvio con vaccinazione d’emergenza. Gli articoli 13 e 14 prevedono deroghe per unità epidemiologiche separate, stabilimenti confinati e categorie particolari di animali, nonché misure aggiuntive come ulteriori campionamenti e abbattimento di animali non elencati o selvatici se necessario.
Animali terrestri: pulizia, tracciamento epidemiologico e luoghi connessi
L’articolo 15 disciplina la pulizia e disinfezione preliminari, incluse misure contro insetti e roditori, mentre l’articolo 17 impone il tracciamento di animali, prodotti, materiali, persone e mezzi di trasporto che possono aver diffuso la malattia. Gli articoli 18 e 19 estendono misure e obblighi ai luoghi epidemiologicamente connessi e ai prodotti individuati dalla localizzazione, prevedendo la sorveglianza dei pulcini nati da uova contaminate e specifiche regole per sperma, ovociti, embrioni, sottoprodotti e materiali contaminati.
Zone di protezione e sorveglianza per animali terrestri
Con l’articolo 21 l’autorità competente deve istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni composta da zona di protezione e zona di sorveglianza, con eventuali ulteriori zone. I raggi minimi sono fissati dall’allegato V e variano in funzione della malattia. Nella zona di protezione gli articoli 25-39 impongono sorveglianza rafforzata, visite veterinarie, divieti di attività e movimenti, norme stringenti sul trasporto e numerose deroghe per macellazione, uova da cova, pulcini di un giorno, sperma, carni, latte, colostro, letame, materiali vegetali e sottoprodotti, sempre previa valutazione del rischio e con misure di biosicurezza supplementari.
Deroghe e durata delle misure per animali terrestri
Il sistema è fortemente improntato alla proporzionalità: in molti casi l’autorità competente può autorizzare movimenti o attività se il rischio è trascurabile e se sono rispettate condizioni specifiche. Gli allegati X e XI determinano la durata minima delle misure nella zona di protezione e sorveglianza, con periodi che, a seconda della malattia, vanno da poche settimane fino a 12 mesi per peste equina e morva. Il ripopolamento degli stabilimenti colpiti, disciplinato dagli articoli 57-61, richiede pulizia e disinfezione finali, attesa del periodo di monitoraggio, visite veterinarie e controlli clinici e di laboratorio, con conclusione formale solo al completamento positivo del processo.
Animali selvatici terrestri e malattie B/C
Gli articoli 62-67 disciplinano il caso degli animali selvatici delle specie elencate: se sussiste un sospetto, l’autorità competente indaga immediatamente e assicura lo smaltimento sicuro dei corpi; in caso di conferma può delimitare una zona infetta, imporre misure di biosicurezza, regolare attività venatorie e di alimentazione, e istituire un gruppo operativo di esperti multidisciplinare. Gli articoli 68 e 69 rinviano, per le malattie di categoria B e C in Stati membri o zone indenni, alle misure del regolamento delegato (UE) 2020/689 per le principali epizoozie indicate.
Animali di acquacoltura: sospetto, conferma e misure nello stabilimento infetto
La parte III replica l’impostazione per gli animali acquatici. In caso di sospetto, gli operatori devono isolare gli animali, bloccare i movimenti, proteggere materiali e attrezzature e cooperare con l’autorità competente; quest’ultima deve indagare immediatamente, effettuare esami clinici e campionamenti e, se necessario, estendere misure ad altri stabilimenti collegati o istituire una zona temporanea restrittiva. In caso di conferma, gli animali infetti devono essere abbattuti o rimossi dall’acqua e smaltiti come materiale di categoria 1 o 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009; seguono pulizia, disinfezione, fermo dello stabilimento e, per alcune specie o finalità scientifiche/conservative, deroghe specifiche.
Zone di protezione e sorveglianza per l’acquacoltura
Gli articoli 85-101 regolano la delimitazione delle zone in base anche a dati idrodinamici e geografici, con criteri dettagliati negli allegati XIV e XV. Nella zona di protezione e poi nella zona di sorveglianza si applicano inventari, restrizioni ai movimenti, regole su macellazione, depurazione, trasporto, sottoprodotti, attività di pesca, raccolta e navigazione, nonché sorveglianza sanitaria e campionamenti periodici. Le durate minime del fermo e della sorveglianza variano per malattia e sono stabilite negli allegati XIII e XV.
Animali acquatici selvatici
Gli articoli 102-109 disciplinano i casi sospetti e confermati negli animali acquatici selvatici delle specie elencate, con obbligo di indagine immediata, smaltimento sicuro dei corpi, istituzione di una zona infetta, eventuale ampliamento dei confini, informazione ai soggetti interessati, misure di biosicurezza e, se necessario, piani di eradicazione. Anche qui opera un gruppo operativo di esperti che assiste l’autorità nella valutazione epidemiologica, nella delimitazione della zona infetta e nella scelta delle misure.
Malattie di categoria B e C negli animali acquatici
Gli articoli 110 e 111 rinviano alle misure del regolamento delegato (UE) 2020/689 per i casi di sospetto o conferma di malattie di categoria B o C in Stati membri, zone o compartimenti con status di indenne da malattia.
Abrogazioni, allegati e decorrenza
L’articolo 112 abroga, dal 21 aprile 2021, le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE, nonché gli atti adottati in base ad esse. L’articolo 113 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 21 aprile 2021. Gli allegati da I a XV completano il quadro con regole molto dettagliate su campionamento, periodi di monitoraggio, deroghe per gli equini, procedure di pulizia e disinfezione, raggi minimi delle zone, divieti, trattamenti di riduzione del rischio, marcatura delle carni, durata delle misure e programmi di sorveglianza per l’acquacoltura.
Disposizioni principali
Oggetto, struttura e definizioni
L’articolo 1 chiarisce che il regolamento integra le norme del regolamento (UE) 2016/429 sulla sensibilizzazione, preparazione e controllo delle malattie elencate, distinguendo tra parte II per animali terrestri, parte III per animali acquatici e parte IV per le disposizioni finali. L’articolo 2 introduce definizioni specifiche, tra cui mezzo di trasporto, pulcini di un giorno, merce sicura, filiera di approvvigionamento e zona infetta.
Esami clinici, campionamento e piani di emergenza
L’articolo 3 stabilisce le regole per esami clinici e di laboratorio, campionamento, invio ai laboratori ufficiali designati ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e tenuta di inventari e marchi di identificazione; gli allegati I e XII dettagliano metodiche e trasporto dei campioni. L’articolo 4 impone che tutte le misure siano attuate conformemente al piano di emergenza dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429.
Misure preliminari per animali terrestri detenuti in caso di sospetto
Gli articoli 5-10 impongono agli operatori isolamento degli animali sospetti, blocco dei movimenti, biosicurezza rafforzata, protezione di letame, prodotti e materiali contaminabili e obbligo di fornire informazioni e seguire le istruzioni dell’autorità competente. L’autorità competente deve avviare immediatamente un’indagine, effettuare esami clinici e campionamenti, imporre sorveglianza ufficiale e, se necessario, istituire zone temporanee di restrizione e misure preliminari anche in aziende alimentari e di mangimi, posti di controllo frontalieri, impianti di sottoprodotti e altri luoghi pertinenti.
Misure in caso di conferma di malattia di categoria A in animali terrestri detenuti
Gli articoli 11-20 prevedono l’abbattimento in loco degli animali delle specie elencate, lo smaltimento dei corpi e dei sottoprodotti secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009, la possibilità di abbattimento preventivo o rinvio con vaccinazione d’emergenza, la pulizia e disinfezione preliminari e il tracciamento di stabilimenti epidemiologicamente connessi. Sono previste deroghe per unità epidemiologiche non collegate, stabilimenti confinati, animali scientifici o di conservazione, razze rare e animali di elevato valore genetico/culturale/educativo, nonché misure specifiche per aziende alimentari, mangimi, posti di controllo frontalieri e altri luoghi.
Zone soggette a restrizioni per animali terrestri: istituzione, divieti e deroghe
Gli articoli 21-24 disciplinano l’istituzione immediata della zona soggetta a restrizioni, comprensiva di zona di protezione e di sorveglianza, con estensioni ulteriori se necessarie; l’allegato V fissa i raggi minimi. Gli articoli 25-39 contengono obblighi di inventario, visite veterinarie, divieti di movimenti e attività, regole per il trasporto e numerose deroghe condizionate, con focus su macellazione, uova da cova, pulcini di un giorno, sperma, carni fresche, latte crudo, colostro, letame, materie prime per mangimi, sottoprodotti e impianti riconosciuti. Le condizioni generali richiedono valutazione del rischio con rischio trascurabile, itinerari prestabiliti, designazione dello stabilimento di destinazione e misure di biosicurezza supplementari.
Durata delle misure, ripopolamento e revoca per animali terrestri
Gli articoli 39, 55, 57-61 stabiliscono i periodi minimi di durata delle misure nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza, nonché le condizioni per la revoca delle misure. Il ripopolamento richiede pulizia e disinfezione finali, rispetto del periodo di monitoraggio, campionamenti e visite veterinarie; in casi giustificati è ammessa una deroga con attesa minima di 3 mesi dalla pulizia preliminare. Il ripopolamento si considera concluso solo dopo il completamento con esito positivo delle misure e da quel momento tutte le misure di controllo nello stabilimento sono revocate.
Animali selvatici terrestri e malattie di categoria B e C
Gli articoli 62-67 disciplinano sospetto e conferma di malattie di categoria A negli animali selvatici, inclusa la possibile istituzione di una zona infetta, la raccolta e lo smaltimento sicuro dei corpi, l’istituzione di un gruppo operativo di esperti e la possibilità di piani di eradicazione. Gli articoli 68 e 69 rinviano, per le malattie di categoria B e C in Stati membri o zone indenni, alle misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/689 per infezioni specifiche come brucellosi, tubercolosi, leucosi bovina enzootica, rabbia e febbre catarrale degli ovini.
Misure preliminari per animali acquatici in caso di sospetto
Gli articoli 70-76 prevedono l’isolamento degli animali, il blocco dei movimenti, la documentazione di visite e movimenti, la protezione di materiali e attrezzature e l’adozione di biosicurezza rafforzata. L’autorità competente deve svolgere indagini immediate, disporre inventari dettagliati, estendere misure ad altri stabilimenti epidemiologicamente connessi e, se necessario, istituire zone soggette a restrizioni temporanee intorno allo stabilimento sospetto.
Misure in caso di conferma di malattia di categoria A in animali di acquacoltura
Gli articoli 77-84 prevedono abbattimento o rimozione dall’acqua degli animali infetti, smaltimento come materiali di categoria 1 o 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, pulizia e disinfezione, fermo dello stabilimento e possibilità di deroghe per la macellazione per consumo umano, per la tutela di specie scientifiche o a rischio di estinzione e per l’immissione sul mercato di prodotti in certe condizioni. Sono previste misure anche per compartimenti, specie non elencate, stabilimenti vicini e prodotti di origine animale ottenuti da stabilimenti infetti.
Zone soggette a restrizioni per animali di acquacoltura: istituzione, protezione e sorveglianza
Gli articoli 85-101 disciplinano l’istituzione della zona soggetta a restrizioni con criteri anche idrodinamici e geografici, l’inventario degli stabilimenti, i divieti di movimenti, il trasporto, le visite veterinarie, le deroghe per macellazione, depurazione, trasformazione, prodotti di origine animale, sottoprodotti e materiali vegetali. Le misure della zona di protezione e della zona di sorveglianza hanno durata minima determinata negli allegati XIII e XV; la revoca avviene solo a condizioni rigorose e dopo il completamento del fermo e della sorveglianza.
Animali acquatici selvatici
Gli articoli 102-109 disciplinano indagini su casi sospetti, istituzione di zone infette, smaltimento dei corpi, misure di biosicurezza, divieto di movimenti di animali e prodotti, possibili restrizioni su pesca, raccolta, cattura e ripopolamento, nonché l’istituzione di gruppi operativi di esperti. Le misure restano in vigore finché le informazioni epidemiologiche non escludono il rischio di diffusione.
Malattie di categoria B e C negli animali acquatici
Gli articoli 110 e 111 rinviano alle misure del regolamento delegato (UE) 2020/689 per il sospetto e la conferma di malattie di categoria B o C in Stati membri, zone o compartimenti indenni da malattia.
Abrogazioni, allegati tecnici ed entrata in applicazione
L’articolo 112 dispone che le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE, nonché gli atti adottati sulla base di esse, cessano di applicarsi dal 21 aprile 2021. L’articolo 113 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 21 aprile 2021. Gli allegati da I a XV dettagliano periodi di monitoraggio, radî minimi delle zone, divieti, trattamenti di riduzione del rischio, marcature, durate delle misure, protocolli di pulizia e campionamento e programmi di sorveglianza.
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