Cassazione Penale, Ordinanza n. 23614/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'impugnazione, originariamente qualificata come atto di appello e poi convertita in ricorso per cassazione perché la sentenza di primo grado aveva irrogato la sola pena pecuniaria, è stata proposta nell'interesse dell'imputata tramite difensore di fiducia. La Corte ha rilevato che il difensore sottoscrittore non era iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, come risultava dalla certificazione in atti. Da ciò è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata inoltre irrogata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata, rilevando il difetto di abilitazione del difensore al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000)
La Corte richiama il principio per cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata solo quando risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza non è stata ravvisata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, quando tale requisito non risulti sussistente in atti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve applicare l'art. 616 c.p.p. condannando la parte ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica della legittimazione del difensore a patrocinare in cassazione costituisce un profilo preliminare e assorbente di ammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23494/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23503/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23504/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23529/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23530/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23531/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →