Cassazione Civile, Sentenza n. 13682/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso più cartelle di pagamento relative al bollo auto per gli anni 2002-2011 (anni specifici: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) e intimazioni correlate, nonché avviso di iscrizione ipotecaria. La ricorrente deduceva la nullità delle notifiche (sostenendo che le cartelle furono notificate dal messo comunale o per compiuta giacenza e non mediante raccomandata con avviso di ricevimento), eccepiva decadenza o prescrizione di alcune pretese, contestava la validità dell'iscrizione ipotecaria e la mancata preventiva comunicazione prevista dall'art. 77 DPR 602/1973. Il procedimento era sorto dopo che la CTP aveva accolto parzialmente l'opposizione all'iscrizione ipotecaria solo per due cartelle; la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado rigettando l'appello della ricorrente. In Cassazione la ricorrente ha impugnato su più motivi (vio lazione norme processuali e tributarie, travisamento della prova, insufficiente motivazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della sig.ra Barone. Ha confermato che le notifiche delle cartelle ritenute rilevanti sono valide: l'amministrazione ha prodotto avvisi di ricevimento e distinte di spedizione; le notifiche effettuate a mani del fratello sono regolari se seguite dalla raccomandata informativa come previsto dall'art. 60 DPR 600/1973; non è provata l'esistenza di un'ipoteca a supporto della pretesa (l'agente di riscossione era intervenuto in procedimento esecutivo per credito chirografario). Le doglianze sulla valutazione probatoria sono soprattutto questioni di merito non sindacabili in Cassazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile o infondato nei vari capi e respinto. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 2.000,00 per compensi + 200,00 per esborsi, rimborso forfettario 15% sui compensi e accessori di legge) e ha richiamato l'eventuale versamento del contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La notificazione si perfeziona con la semplice consegna se l'avviso di ricevimento riporta data e sottoscrizione della persona che ha ricevuto l'atto; copia degli avvisi di ricevimento è idonea a dimostrare la notifica
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 (lett. a, b, b-bis)
Le notificazioni agli obbligati fiscali possono essere eseguite dai messi comunali; in caso di consegna a terzi (es. familiari, portiere) il messo deve sigillare la copia in busta e inviare una raccomandata informativa semplice: tale procedura è ritenuta valida e sufficiente per la conoscenza dell'atto
Codice di procedura civile, art. 137 e ss.
Richiamato come quadro normativo generale per le regole di notificazione a cui si conformano le disposizioni speciali fiscali
Codice di procedura civile, art. 115
Principio sulla valutazione delle prove; la Cassazione ribadisce che il giudice di merito ha discrezionalità valutativa e la mancata valutazione di risultanze decisive può essere dedotta solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza
Codice di procedura civile, art. 116
Regole sull'onere della prova e sui mezzi di prova, richiamato nel contesto delle critiche sulla produzione documentale da parte della ricorrente
Codice di procedura civile, art. 140
Norma richiamata in relazione a vizi di motivazione e valutazione dei mezzi istruttori (contestazione di travisamento della prova)
Codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 3,4,5)
Fondamento delle censure in cassazione (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione, insufficiente/contraddittoria motivazione); la Corte evidenzia limiti di ammissibilità e di sindacato sulla valutazione di merito
Codice civile, art. 2697
Onere della prova; la ricorrente non ha prodotto documentazione necessaria (es. atto di intervento o titolo che provasse l'ipoteca) per confutare le deduzioni del giudice di merito
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 76 e 77 (comma 2-bis richiamato)
Norme riguardanti l'iscrizione ipotecaria e le comunicazioni preventive: la Corte ha ritenuto che non emergesse la preventiva comunicazione e, soprattutto, che non risultasse l'esistenza di un'ipoteca a fronte del credito
Legge 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11
Richiamata nella doglianza sulla decadenza/prescrizione; la Corte non ha accolto la censura perché la rilevanza della notifica e la tempestività delle eccezioni non erano state dimostrate
Legge 27 dicembre 2007, n. 296, art. 1, comma 161
Richiamata nella contestazione sulla decadenza/prescrizione della pretesa tributaria; la Corte ha ritenuto le eccezioni tardive o non fondate alla luce della documentazione prodotta
Codice civile, art. 2948, n. 4
Norma sulla prescrizione, richiamata nelle eccezioni del ricorrente ma non ritenuta sussistente per mancanza di prova della tempestività dell'eccezione
Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51 (conv. L. 18 febbraio 1983, n. 53)
Richiamato in relazione a questioni di decadenza/prescrizione legate alla riscossione coattiva; contestazione non accolta per carenza probatoria
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- Per contestare efficacemente la validità di una notifica tributaria occorre specificare la censura e produrre la documentazione probatoria rilevante già nei gradi di merito: in Cassazione non è sufficiente una generica allegazione di travisamento probatorio.
- Le notifiche eseguite dai messi comunali a terzi conviventi o portieri sono valide se seguite dall'invio di una raccomandata informativa semplice e se risultano le formule prescrittive (busta sigillata, relazione del messo, ricevuta del consegnatario): la procedura semplificata è ammissibile e frequentemente ritenuta sufficiente.
- La valutazione delle prove e il giudizio di fatto del giudice di merito sono soggetti a discrezionalità e, salvo specifici profili di vizio di motivazione, non sono rivedibili in Cassazione (limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
- Per censurare l'iscrizione ipotecaria è necessario produrre l'atto che dimostri l'esistenza dell'ipoteca o altri documenti concreti; l'assenza di tali prove rende inammissibili o infondate le doglianze.
- Le eccezioni di prescrizione o decadenza devono essere tempestivamente sollevate e adeguatamente motivate/documentate nei precedenti gradi di giudizio; se tardive o non provate, verranno respinte.
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