Cassazione Penale, Sentenza n. 28416/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Rimini che aveva annullato il sequestro preventivo di 15.000 euro disposto nei confronti di Sogliani per il reato di malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.). Il finanziamento di 15.000 euro, ottenuto con garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI ex d.l. "decreto liquidità", sarebbe stato destinato all'acquisto di un camper ad uso privato invece che alle finalità di sostegno di impresa previste dalla normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che i finanziamenti erogati dalle banche sulla base della garanzia pubblica del Fondo PMI vadano ricondotti alle erogazioni pubbliche rilevanti ai fini dell'art. 316-bis c.p. (malversazione). Ha pertanto annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto il dissequestro e ha sancito il principio di diritto secondo cui il finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo PMI può integrare la tipologia di "erogazioni pubbliche" quando le somme non siano destinate alle finalità previste dalla legge.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen.
La Corte interpreta la norma nella versione applicabile ai fatti come diretta a sanzionare la distrazione di "contributi, sovvenzioni o finanziamenti" ottenuti per finalità di interesse pubblico e ritiene che la nozione di finanziamento comprenda anche finanziamenti erogati da banche ma resi possibili da garanzia pubblica.
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ("decreto liquidità"), art. 13, lett. m)
In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
La garanzia automatica e la mera verifica formale conferiscono all'operazione una connotazione pubblicistica: senza la garanzia il prestito non sarebbe stato concesso, perciò l'ausilio economico è "ottenuto dallo Stato" ai fini dell'art. 316-bis.
legge 5 giugno 2020, n. 40 (conversione dl. n. 23/2020)
Convertendo il decreto liquidità, la disciplina che ispira la garanzia pubblica mantiene rilevanza normativa e conferma il carattere pubblico dell'intervento volto a sostenere la liquidità delle imprese.
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 ("decreto frodi") e successiva disciplina richiamata
La Corte ricorda le modifiche normative intervenute (ampliamento della rubrica a "erogazioni pubbliche" e inclusione di "mutui agevolati"), ma osserva che per i fatti contestati rileva la formulazione previgente; comunque tale evoluzione normativa è coerente con l'interpretazione estensiva della nozione di erogazione pubblica.
Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" (2020/C 91 I/01)
La Commissione ha qualificato le garanzie pubbliche sui prestiti come misure di aiuto di Stato compatibili nel quadro emergenziale, conferendo ulteriore fondamento alla qualificazione pubblicistica delle garanzie sui prestiti.
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
Normativa amministrativa che riconosce la possibilità che gli interventi pubblici di sostegno alle imprese comprendano anche la concessione di garanzie sui prestiti; la Corte la utilizza per sostenere la nozione ampia di "finanziamento pubblico".
legge 27 dicembre 2013, n. 143 (istituzione Fondo centrale di garanzia PMI)
Riferimento statutario alla natura e gestione del Fondo PMI e alla sua funzione pubblica, utile a qualificare la garanzia come intervento statale.
Massime di principio
- I finanziamenti erogati da banche ma resi possibili da garanzie pubbliche (es. Fondo PMI) possono essere considerati "erogazioni pubbliche" ai fini dell'art. 316-bis c.p.: l'intermediazione bancaria non esclude la natura pubblicistica dell'operazione.
- La malversazione si consuma al momento della distrazione delle somme dalla finalità pubblica prevista; la successiva restituzione del prestito non esclude la configurabilità del reato, ma rileva sul sequestro/confisca del profitto.
- La disciplina legislativa che rende l'erogazione automatica o basata su autocertificazioni e prevede la copertura pubblica del rischio rafforza la qualificazione pubblica dell'agevolazione e la possibilità di intervento penale in caso di distrazione.
- In casi analoghi occorre valutare non solo la contabilità formale (chi ha materialmente erogato il denaro) ma la causa e la funzione pubblica dell'intervento: se senza il sostegno pubblico il finanziamento non sarebbe stato concesso, si tende a ritenere ottenuto uno "ausilio pubblico".
- In sede cautelare è possibile il sequestro preventivo delle somme profitto di malversazione anche quando il beneficiario stia regolarmente rimborsando la banca; la quantificazione del profitto terrà conto delle restituzioni eventualmente già effettuate.
- Per la difesa: quando si impiega un finanziamento garantito da risorse pubbliche, bisogna documentare in modo chiaro la destinazione dei fondi alle finalità pubbliche previste e conservare traccia delle spese per ridurre il rischio di contestazioni penali.
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