Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07478/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure dedotte non rientravano tra quelle proponibili contro una sentenza resa in concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e che non era stata allegata l'illegalità della pena. Conseguentemente, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un procedimento in materia di stupefacenti definito in appello con sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., a seguito di rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, con riserva del solo motivo relativo alla pena. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha censurato il trattamento sanzionatorio, senza però dedurre che la pena fosse illegale. La Corte rileva che, nel concordato in appello, non sono proponibili con il ricorso per cassazione doglianze relative a motivi rinunciati, né la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né i vizi della pena che non si traducano in illegalità della stessa. Poiché il ricorso si limitava al trattamento sanzionatorio senza allegare l'illegalità della pena, è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato in appello; la Corte ne richiama il contesto per affermare che, in caso di rinuncia ai motivi di appello, non possono essere riproposte in cassazione doglianze sui motivi rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte esclude che, nel caso di concordato in appello, possa essere dedotta in cassazione la mancata valutazione delle cause di proscioglimento quando la censura non rientra nei limiti consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza resa in sede di concordato in appello, non possono essere introdotte censure relative a motivi di appello espressamente rinunciati.
  • La mancata considerazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere in cassazione quando il ricorso si colloca fuori dai limiti delle doglianze consentite nel concordato in appello.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono ammissibili solo se si traducono in una denuncia di illegalità della pena, ossia di pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte provvede de plano e applica le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., compresa la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.