Sentenza del 17/11/2015 n. 1232 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Prestazioni del Fondo previdenziale integrativo- contratti di assicurazione sulla vita con imprese ad hoc - Gestione previdenziale in proprio del datore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il regime fiscale applicabile alle prestazioni di rendimento erogate da un fondo previdenziale integrativo. In particolare, si discute se l'aliquota agevolata del 12,50% possa essere applicata soltanto quando le prestazioni derivano da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese assicurative professionali, oppure anche quando il datore di lavoro gestisce direttamente una forma di previdenza integrativa, finanziandola prevalentemente con proprie contribuzioni.
La decisione
È stato ritenuto che l'applicazione dell'aliquota del 12,50% non richieda necessariamente l'esistenza di contratti di assicurazione sulla vita conclusi con imprese assicurative professionali. È sufficiente che le prestazioni abbiano natura previdenziale e derivino da una gestione diretta del datore di lavoro, anche mediante contribuzioni proprie prevalenti. I contratti di capitalizzazione possono inoltre essere assimilati ai contratti di assicurazione sulla vita.
Norme richiamate
Aliquota fiscale del 12,50% sui rendimenti delle forme previdenziali integrative
L'aliquota agevolata può applicarsi ai rendimenti delle prestazioni previdenziali integrative anche quando il fondo è gestito direttamente dal datore di lavoro e non mediante una polizza stipulata con un'impresa assicurativa professionale.
Contratti di assicurazione sulla vita e contratti di capitalizzazione
I contratti di capitalizzazione possono essere considerati assimilabili ai contratti di assicurazione sulla vita ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato, purché la loro funzione economica e previdenziale sia equivalente.
Massime di principio
- Per applicare un regime fiscale agevolato a una prestazione previdenziale integrativa, occorre valutare soprattutto la funzione previdenziale sostanziale dell'operazione, non soltanto la forma contrattuale utilizzata.
- La gestione diretta del fondo da parte del datore di lavoro non esclude di per sé l'agevolazione, anche se mancano contratti stipulati con compagnie assicurative professionali.
- Le contribuzioni prevalentemente finanziate dal datore di lavoro possono comunque alimentare validamente una forma previdenziale integrativa, se il fondo è effettivamente destinato a erogare prestazioni previdenziali.
- I contratti di capitalizzazione possono ricevere un trattamento analogo a quello dei contratti di assicurazione sulla vita quando presentano caratteristiche economiche e finalità sostanzialmente equivalenti.
- In casi analoghi è necessario verificare la struttura concreta del fondo, la natura delle somme erogate, la destinazione previdenziale e le modalità di calcolo del rendimento, evitando di basarsi esclusivamente sulla denominazione formale del contratto.
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