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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41721/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. di Cosenza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a Bonfiglio. Il ricorrente ha sostenuto che la sentenza successiva (18/10/2022, irrevocabile 10/01/2023), emessa con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., era stata pronunciata senza disporre la revoca della sospensione e, pertanto, la relativa circostanza costituiva una causa ostativa preesistente e conosciuta dal giudice della nuova condanna (quindi non una sopravvenienza rilevante ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p.). Ha inoltre contestato la ricostruzione effettuata dalla Corte di cassazione nel provvedimento di rinvio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la condanna del 18/10/2022 si riferisca a fatti commessi dopo la concessione del beneficio (07/01/2020) e costituisca pertanto sopravvenienza rilevante ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., con effetto di revoca "di diritto" della sospensione condizionale. La revoca ha natura dichiarativa: il giudice dell'esecuzione deve accertare la sussistenza del presupposto e pronunciarne la declaratoria anche se la sentenza di patteggiamento non ha espressamente disposto la revoca. Il fatto che nell'accordo di patteggiamento o nella relativa sentenza non sia stata indicata la revoca non impedisce che l'effetto penale si sia già prodotto al momento del passaggio in giudicato della seconda condanna. Di conseguenza è stata confermata la revoca della sospensione e il ricorso è stato dichiarato infondato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La corte ha interpretato la norma come prevedente la revoca automatica (di diritto) della sospensione condizionale quando viene commesso un altro delitto nel termine previsto dall'art. 163 c.p.; il giudice dell'esecuzione ha potere-dovere di accertare e dichiarare la revoca

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato quale parametro temporale per valutare se il delitto successivo sia stato commesso nel termine che rende efficace la revoca prevista dall'art. 168

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La circostanza che la condanna sia stata pronunciata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non esclude né impedisce la revoca ex art. 168; l'omissione di una dichiarazione di revoca nella sentenza di patteggiamento non impedisce l'effetto automatico di revoca

  • art. 445 cod. proc. pen.

    La limitazione dei poteri del giudice nel patteggiamento non estingue l'obbligo/dovere di disporre la revoca della sospensione condizionale quando ricorre una fattispecie di revoca automatica

  • art. 164 cod. pen.

    comma 4 (richiamato dalla giurisprudenza)

    Richiamato per differenziare i casi di revoca per vizio originario (revoca di cui al comma 3 combinato con art. 164, comma 4) dalla revoca per sopravvenienza: nel primo caso occorre verificare la conoscibilità documentale della causa ostativa da parte del giudice della cognizione; nel secondo la revoca sopravvenuta si accerta ed applica in sede esecutiva

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare le forme dichiarative che il giudice dell'esecuzione deve emettere per rendere esecutiva la declaratoria di revoca

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. ha natura automatica e dichiarativa: si verifica al momento del passaggio in giudicato della successiva condanna e il giudice dell'esecuzione deve limitarvisi a constatare e dichiarare
  • La circostanza che la successiva condanna sia stata pronunciata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e senza espressa statuizione di revoca non impedisce la revoca: l'omissione nella sentenza di patteggiamento non può precludere l'effetto penale automatico
  • È necessario distinguere tra revoca per causa preesistente (eventualmente collegata a vizi originari e valutabile con riferimento agli atti del giudizio di cognizione) e revoca per sopravvenienza: nel primo caso può avere rilievo la conoscibilità documentale da parte del giudice della cognizione; nel secondo il giudice dell'esecuzione deve comunque intervenire
  • Il pubblico ministero è legittimato a chiedere l'esecuzione della pena residua non appena sussista la revoca automatica e a sollecitare la declaratoria del giudice dell'esecuzione
  • In situazioni analoghe: verificare sempre la data dei fatti della nuova condanna rispetto alla concessione del beneficio; se i fatti sono successivi, la revoca opera di diritto e non può essere resa inefficace dall'accordo di patteggiamento o da omissioni formali nella sentenza di patteggiamento

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