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Ordinanza

Ordinanza n. 297/2026 - Roma, Sezione 4B

per l''annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Cagliari valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell''Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;

Giustizia amministrativa202311283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Cagliari per l'anno scolastico 2023/2024, unitamente agli atti ministeriali che collocano i titolari di titoli esteri non ancora riconosciuti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono loro l'accesso alla procedura di immissione in ruolo tramite call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della GPS di Cagliari e degli atti ministeriali e amministrativi connessi, contestando la disciplina che prevede l'inserimento in fasce aggiuntive degli aspiranti muniti di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, e che impedisce loro l'accesso al ruolo, anche mediante la call veloce. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti, poiché la pronuncia riguarda esclusivamente l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha rilevato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi. Ha quindi autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., disponendo la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati. La pubblicazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità del ricorso; la prova della pubblicazione deve essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. L'ordinanza non decide il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, in presenza dei presupposti processuali, modalità idonee a garantire l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il giudice ne ha disposto l'esecuzione mediante notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei relativi indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, con fissazione di termini perentori sia per l'esecuzione della pubblicazione sia per il deposito della relativa prova.
  • L'omesso rispetto del termine perentorio stabilito dal giudice per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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