Ordinanza n. 297/2026 - Roma, Sezione 4B
per l''annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Cagliari valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell''Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Cagliari per l'anno scolastico 2023/2024, unitamente agli atti ministeriali che collocano i titolari di titoli esteri non ancora riconosciuti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono loro l'accesso alla procedura di immissione in ruolo tramite call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della GPS di Cagliari e degli atti ministeriali e amministrativi connessi, contestando la disciplina che prevede l'inserimento in fasce aggiuntive degli aspiranti muniti di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, e che impedisce loro l'accesso al ruolo, anche mediante la call veloce. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti, poiché la pronuncia riguarda esclusivamente l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha rilevato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi. Ha quindi autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., disponendo la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati. La pubblicazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità del ricorso; la prova della pubblicazione deve essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. L'ordinanza non decide il merito della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, in presenza dei presupposti processuali, modalità idonee a garantire l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il giudice ne ha disposto l'esecuzione mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei relativi indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, con fissazione di termini perentori sia per l'esecuzione della pubblicazione sia per il deposito della relativa prova.
- L'omesso rispetto del termine perentorio stabilito dal giudice per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami comporta l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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