Cassazione Penale, Sentenza n. 33430/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/11/2023 che ha: 1) dichiarato l'inammissibilità della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, motivando che la pena complessiva supera il limite di due anni; 2) rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) sostenendo l'assenza di attività lavorative, di volontariato o risocializzanti necessarie al percorso rieducativo. Il ricorrente ha censurato l'erronea applicazione della norma e la difettosa motivazione, rilevando che la relazione dell'UEPE indicava la volontà e l'impegno a individuare l'ente presso cui svolgere l'attività, nonché la presenza di elementi positivi sulla personalità e disponibilità del condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. La Suprema Corte ha censurato la motivazione del Tribunale di sorveglianza come incongrua e contraddittoria: il giudice di merito aveva riconosciuto diversi elementi favorevoli (presa di responsabilità, domicilio idoneo, volontà di svolgere attività, indicazione dall'UEPE) ma ha poi rigettato l'affidamento in modo apodittico per la presunta mancanza di attività risocializzanti. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve basare il giudizio prognostico su un trattamento individualizzato e motivare con riferimento a tutti gli elementi di fatto e di diritto, e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma relativa alla detenzione domiciliare; nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza l'ha ritenuta inapplicabile perché la pena complessiva supera il limite di due anni indicato dal legislatore.
art. 47, Ordinamento penitenziario
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte evidenzia che il giudice di sorveglianza deve formulare un giudizio prognostico basato su un trattamento individualizzato e sulla relazione dell'UEPE, motivando puntualmente l'accoglimento o il rigetto e valutando anche l'impegno dell'UEPE a reperire attività lavorative o di volontariato.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare ex art. 47-ter non è applicabile quando la pena complessiva supera i limiti previsti dalla norma (qui richiamato il limite di due anni).
- Il giudice di sorveglianza deve fondare il suo giudizio prognostico su un esame individualizzato della personalità e sugli elementi forniti dall'UEPE; la motivazione deve considerare e spiegare tutti gli elementi di fatto pertinenti.
- Non è sufficiente un rigetto apodittico basato sulla presunta mancanza di attività risocializzanti: se l'UEPE si impegna a individuare enti o attività utili al percorso rieducativo, tale impegno va valutato e integrato nella decisione.
- In caso di motivazione lacunosa o contraddittoria del giudice di merito, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio affinché il giudice di merito riconsideri la richiesta alla luce dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza.
- Quando emergono elementi positivi sulla responsabilità, domicilio, volontà lavorativa e proposte operative dall'UEPE, il giudice deve esplicitare perché tali elementi non bastano a dare una prognosi favorevole, altrimenti il rigetto può essere ritenuto viziato.
Testo integrale
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